La retribuzione durante il periodo feriale deve essere piena ed equivalente. L’avvertimento della Cassazione
- azionesindacalefvg
- 6 ott 2025
- Tempo di lettura: 3 min
La retribuzione durante il periodo feriale deve essere piena ed equivalente. L’avvertimento della Cassazione per cui la retribuzione spettante durante il periodo di ferie annuali deve

essere pienamente equivalente a quella percepita nei periodi ordinari di attività lavorativa, comprensiva di tutte le voci retributive collegate all’esecuzione della prestazione lavorativa, ove aventi carattere continuativo o comunque non meramente occasionale. Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate durante i periodi di ferie, riconoscendo il diritto del lavoratore a percepire anche: l’indennità di trasferta; la diaria ridotta; l’indennità di percorrenza; l’indennità per duplici mansioni; l’indennità per lavoro "fuori nastro"; l’indennità per guida di mezzi complessi. Tali voci retributive, pur accessorie, risultano strettamente connesse alle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa, e pertanto non possono essere escluse dalla base di calcolo della retribuzione feriale.
Il principio enunciato dalla Cassazione si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale – già a partire dalla nota sentenza Robinson-Steele (C-131/04) e nelle successive Schultz-Hoff, Williams e Lock – ha chiarito che il diritto alle ferie annuali retribuite sancito dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE implica una retribuzione "sostanzialmente equivalente" a quella ordinaria. Tale impostazione mira a neutralizzare ogni incentivo economico distorsivo che possa indurre il lavoratore a non fruire del proprio diritto al riposo, in violazione del principio di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, costituzionalmente e sovrannazionalmente garantito. La Corte ha inoltre ribadito che la riduzione della retribuzione durante il periodo feriale integra una condotta sostanzialmente dissuasiva, idonea a compromettere l’effettività del diritto al riposo. Il beneficio economico legato all’attività lavorativa non può essere tale da penalizzare economicamente il lavoratore nel momento in cui esercita un diritto irrinunciabile, con conseguente violazione del principio di non discriminazione nell’esercizio dei diritti fondamentali.
Criteri per l’individuazione delle voci retributive da includere. Richiamando la propria precedente sentenza n. 13425/2019, la Cassazione ha fornito un criterio generale per la determinazione delle componenti retributive da computare nel calcolo della retribuzione feriale: devono essere incluse tutte le indennità e gli emolumenti che abbiano un nesso funzionale con l’esecuzione delle mansioni, e che siano riconosciuti in via non episodica dalla contrattazione collettiva o dalla prassi aziendale. La paga base e la contingenza, da sole, non sono sufficienti a garantire la piena equivalenza retributiva se il lavoratore, durante l’attività ordinaria, percepisce abitualmente ulteriori compensi per la specificità delle condizioni lavorative.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Art. 36 Costituzione italiana – "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."
Art. 7 Direttiva 2003/88/CE – "Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane."
CGUE, causa C-131/04, Robinson-Steele – La retribuzione durante le ferie deve essere sostanzialmente equivalente alla normale retribuzione ordinaria, al fine di non scoraggiare il godimento del riposo.
CGUE, cause riunite C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff – Il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione.
Cass. civ., sez. lav., sent. n. 13425/2019 – La retribuzione feriale deve includere ogni voce economicamente rilevante che risulti collegata alle modalità esecutive delle mansioni.
Cass. civ., sez. lav., ord. n. 24899/2025 – Ogni riduzione retributiva durante le ferie che abbia effetto dissuasivo è illegittima; devono essere riconosciuti anche compensi accessori, se abituali e collegati all’attività lavorativa.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti