La revoca delle dimissioni. Fino a quando il lavoratore può ritornare sui suoi passi e come deve correttamente agire
- azionesindacalefvg
- 19 lug 2025
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Il principio🡪 Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le sue dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 151/2015, dal 2016 le dimissioni volontarie devono essere inserite e trasmesse obbligatoriamente (salvi specifici casi) tramite una procedura telematica, sul portale ministeriale “Cliclavoro”. Questo fondamentale accorgimento è servito a contrastare il vecchio e deprecabile fenomeno delle “dimissioni in bianco “, cioè con una lettera sottoscritta dal lavoratore sin dal momento dell’assunzione e che poi il datore di lavoro avrebbe potuto compilare e usare a suo piacimento per mandare via, in qualsiasi momento, un dipendente diventato sgradito.

La revoca delle dimissioni deve avvenire con le medesime modalità telematiche con cui sono state presentate. Ciò significa che il lavoratore può accedere autonomamente al portale del Ministero del Lavoro con le proprie credenziali SPID o CIE (oppure rivolgersi a un soggetto abilitato come un patronato) e annullare la comunicazione precedente, purché ciò avvenga entro 7 giorni dall’inoltro iniziale. Questo periodo di tempo è fondamentale e, una volta scaduto, le dimissioni diventano effettive e non sono più revocabili tramite la procedura ordinaria, salvi i casi eccezionali di cui parleremo nel prosieguo. Se la revoca avviene nei termini previsti, gli effetti delle dimissioni vengono meno e il contratto di lavoro viene ripristinato come se non fosse mai stato interrotto. Se nel frattempo il datore di lavoro aveva già inviato la comunicazione di cessazione del rapporto al Centro per l’Impiego, dovrà inviare una nuova comunicazione per annullare la precedente.
Anche se il termine di 7 giorni è perentorio, in alcuni casi eccezionali è possibile chiedere l’annullamento delle dimissioni tramite l’autorità giudiziaria, se si dimostra che la volontà di dimettersi del lavoratore era viziata da una delle seguenti circostanze: errore: ad esempio, se il lavoratore ha rassegnato le dimissioni credendo di avere un contratto a tempo determinato, cioè a termine, quando in realtà era a tempo indeterminato; violenza o minaccia: se le dimissioni sono state sollecitate dal datore di lavoro sotto minaccia di un licenziamento ingiusto o altre forme di illecita pressione e coartazione, come la minaccia di non corrispondere la retribuzione dovuta; incapacità di intendere e di volere: se al momento delle dimissioni il lavoratore non era in grado di comprendere il significato dell’atto. In questi casi, l’annullamento delle dimissioni comporta la reintegrazione del lavoratore e, in alcuni casi, anche il diritto a un risarcimento danni, in dipendenza dal tipo di illecito compiuto e dalle modalità con cui è stato perpetrato. Come accennato in precedenza, la revoca delle dimissioni volontarie oltre i 7 giorni dalla trasmissione telematica non è più possibile attraverso la procedura telematica standard. Tuttavia, il lavoratore ha ancora una possibilità: chiedere l’annullamento giudiziale delle dimissioni date. Questa strada è percorribile solo in presenza di vizi del consenso, ovvero situazioni in cui la volontà del lavoratore al momento delle dimissioni non era libera e consapevole. I vizi del consenso, mutuati dal diritto dei contratti, sono i seguenti: Errore: Si verifica quando il lavoratore ha rassegnato le dimissioni basandosi su una falsa rappresentazione della realtà. L’errore deve essere: Essenziale: deve riguardare elementi fondamentali che, se conosciuti correttamente, avrebbero impedito al lavoratore di dimettersi. Un esempio classico è il lavoratore che si dimette credendo erroneamente di avere un contratto a tempo determinato quando in realtà è a tempo indeterminato. Un altro caso potrebbe essere l’errore sulla qualifica professionale o sulle mansioni che avrebbe dovuto svolgere altrove. Riconoscibile: l’errore deve essere riconoscibile dall’altro contraente (il datore di lavoro) con l’ordinaria diligenza. Non è necessario che il datore di lavoro ne fosse a conoscenza, ma che avrebbe potuto rilevarlo. Grave pregiudizio: le dimissioni devono aver causato un grave pregiudizio al lavoratore. **Violenza: Si intende la violenza morale (minaccia), non quella fisica (anche se pure essa, chiaramente, rileva come indebita coartazione). Si ha quando il lavoratore è stato costretto a dimettersi sotto prospettazione di un male ingiusto. Si tratta delle cosiddette “dimissioni per costrizione “. In particolare, la minaccia che consente la revoca delle dimissioni deve essere: Grave: deve prospettare un male ingiusto e notevole, non di scarsa rilevanza. Ingiusta: Non rientra nella violenza la minaccia di far valere un diritto (ad esempio, un licenziamento per giusta causa, se effettivamente sussistente), a meno che non sia finalizzata a ottenere vantaggi ingiusti. Se, ad esempio, un datore di lavoro minaccia un licenziamento illegittimo per costringere alle dimissioni, si può parlare di violenza. L’onere della prova dell’ingiustizia della minaccia ricade sul lavoratore, come vedremo meglio fra poco. Dolo: si ha quando il datore di lavoro (o un terzo, se il datore di lavoro ne era a conoscenza e ne ha tratto vantaggio) ha indotto il lavoratore a dimettersi con raggiri o artifici. Il dolo deve essere: Determinante: senza i raggiri, il lavoratore non si sarebbe dimesso. Riconoscibile: l’inganno perpetrato deve essere tale da indurre in errore una persona di normale diligenza, fatte salve le particolari condizioni psico-fisiche del lavoratore che potrebbero incidere nel caso concreto (ad esempio, se anziano, infermo o disabile). Incapacità di intendere e di volere (incapacità naturale): questa circostanza si verifica quando il lavoratore, al momento delle dimissioni, era in uno stato di alterazione psichica, anche transitoria, che gli impediva di comprendere il significato dell’atto che stava compiendo e di decidere liberamente. Questo stato non deve necessariamente essere dovuto a una patologia psichiatrica accertata, ma può derivare anche da un forte stress, da uno shock emotivo, dall’assunzione di farmaci, da un manifesto stato di ubriachezza, ecc. Anche in questo caso, è necessario che l’atto abbia arrecato un grave pregiudizio all’incapace. In tali situazioni, infatti, il lavoratore si trovava in uno stato di privazione delle sue normali facoltà intellettive e volitive, che ha impedito la formazione di una volontà cosciente e consapevole di dimettersi.
Come revocare le dimissioni dopo i 7 giorni Per ottenere l’annullamento giudiziale delle dimissioni oltre i 7 giorni, se si ravvisa la presenza di una o più delle circostanze invalidanti (vizi della volontà) che abbiamo descritto sopra bisogna procedere come segue: **Azione legale: il lavoratore deve intraprendere un’azione giudiziaria depositando, con l’assistenza di un avvocato, un ricorso presso il Tribunale del Lavoro territorialmente competente, chiedendo l’annullamento delle dimissioni. L’onere della prova spetta al lavoratore che deve dimostrare che la sua volontà era viziata al momento delle dimissioni. Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo: testimonianze, certificati medici, prove documentali come lettere, messaggi, immagini o filmati, ecc.
Termini di prescrizione: L’azione di annullamento per vizi del consenso si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è cessata la violenza, o da quello in cui è stato scoperto l’errore o il dolo, o dalla data dell’atto se l’incapacità di intendere e di volere non era transitoria. Decorso tale periodo, le dimissioni non possono essere più impugnate. Attenzione. Se il giudice accerta la sussistenza di un vizio del consenso e annulla le dimissioni, gli effetti sono importanti e possono essere schematizzati come segue: **Ripristino del rapporto di lavoro: il contratto di lavoro si considera mai interrotto e il lavoratore ha diritto a essere reintegrato nel suo posto di lavoro. Diritto alle retribuzioni: in linea di massima, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni maturate nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni (annullate) e quella della riammissione in azienda. Tuttavia, su questo punto la giurisprudenza ha orientamenti diversi, con alcune sentenze che limitano il diritto alle retribuzioni al momento della sentenza di annullamento, mentre altre tendono a riconoscere la retroattività degli effetti al momento della domanda giudiziale. Risarcimento danni: in alcuni casi, il lavoratore potrebbe avere diritto anche a un risarcimento danni, specialmente se il vizio del consenso è stato causato da un comportamento illecito del datore di lavoro. Domande ricorrenti
Posso revocare le dimissioni dopo una settimana? Solo in presenza di vizi del consenso (errore, minaccia, dolo, incapacità di intendere e volere) e tramite causa giudiziaria. Il datore può rifiutare la mia revoca nei primi 7 giorni? No. Se fatta nei termini e con la modalità telematica prevista, la revoca è automatica. Serve un avvocato per impugnare le dimissioni oltre 7 giorni? Sì, l’assistenza dell’avvocato è indispensabile per agire in giudizio. Cosa succede se il giudice annulla le dimissioni? Il contratto si considera mai interrotto. Oltre alle retribuzioni dovute, può spettare anche il risarcimento se il datore di lavoro ha commesso illeciti.




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