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Lavoro e fragilità. La nuova legge che protegge chi affronta malattie gravi sul lavoro.

Aggiornamento: 19 set 2025

Il Parlamento ha approvato definitivamente una riforma che introduce nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie gravi sul lavoro come patologie oncologiche, croniche e invalidanti


La normativa prevede innanzitutto il diritto a un congedo non retribuito della durata massima di 24 mesi (continuativi o frazionati) per i lavoratori con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%, colpiti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche se rare. Il diritto che si applica a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ma anche - in forma diversa - ai lavoratori autonomi. Nel dettaglio, chi rientra nei requisiti potrà sospendere l’attività lavorativa, come anticipato in modo continuativo o frazionato, per curarsi e recuperare energie, senza rischiare il licenziamento. Durante questo periodo, non si ha diritto allo stipendio, ma si conserva la titolarità del contratto, un elemento fondamentale per evitare che la malattia diventi anche causa di esclusione sociale ed economica. Il periodo di congedo non verrà considerato ai fini dell’anzianità lavorativa né pensionistica, ma sarà riscattabile su base volontaria. Durante questo periodo è espressamente vietato svolgere qualunque attività lavorativa, anche occasionale. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, spesso esclusi da questo tipo di tutele, è previsto un importante passo avanti: chi svolge attività continuativa può sospendere la propria attività per un massimo di 300 giorni all’anno. Un riconoscimento concreto che protegge anche chi lavora in proprio e si trova improvvisamente a dover affrontare una battaglia sanitaria.


Importante🡪, qualora i contratti collettivi prevedano condizioni più favorevoli, queste resteranno valide: la legge, dunque, non cancella le conquiste già ottenute, ma le amplia e le rafforza.


Smart working garantito al rientro: flessibilità e inclusione per ricominciare con dignità

Tra le principali novità c’è anche il diritto prioritario all’accesso al lavoro agile - ovvero lo smart working - per chi rientra dopo il congedo. Il diritto, sancito dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017, ora viene potenziato e reso più facilmente attuabile per chi ha affrontato malattie gravi e invalidanti. In pratica, se le mansioni lo consentono, il datore di lavoro dovrà agevolare il rientro del lavoratore tramite modalità di lavoro da remoto, evitando orari rigidi, lunghi spostamenti o ambienti fisicamente e psicologicamente stressanti.


Permessi retribuiti per visite e terapie. Oltre al congedo prolungato, la nuova legge introduce un’altra importante tutela: 10 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti per effettuare visite mediche, analisi, esami diagnostici e cure ricorrenti. Queste ore si sommano a quelle eventualmente già previste dai contratti collettivi. Una misura che permette ai lavoratori affetti da patologie invalidanti di seguire percorsi di cura senza dover attingere alle ferie o perdere giorni di retribuzione. I permessi saranno retribuiti con la stessa modalità prevista per le gravi patologie: nel settore privato, l’indennità sarà anticipata dal datore di lavoro e poi rimborsata dall’INPS.

Una tutela simile è prevista anche per i genitori di figli minori affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti. In questo caso, le ore retribuite diventano uno strumento fondamentale per accompagnare i propri figli nei percorsi di cura, spesso lunghi, impegnativi e psicologicamente duri.


Restano, a nostro parere,  alcune criticità 🡪 Soglia invalida alta (74 %): la misura potrebbe escludere persone con patologie croniche ma non così gravi, nonostante la loro reale fragilità  divieto di lavoro durante il congedo: l’impossibilità totale di lavorare durante il periodo di assenza può risultare controproducente per chi può lavorare in condizione di parziale autonomia **Armonizzazione con i CCNL: Poco chiaro come si armonizzi questa legge con le tutele già previste dalla contrattazione collettiva.


Le voci critiche🡪  La FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), pur apprezzando l’approvazione della legge, ha sottolineato alcune lacune importanti. Tra le misure non accolte spiccano: l’esclusione delle assenze per terapie salvavita dal calcolo del comporto (cioè del periodo massimo di malattia); l’obbligo per il datore di lavoro di avvisare in tempo sulla scadenza del comporto; **il divieto di lavoro notturno per i pazienti oncologici. C’è da dire che molti CCNL (qui dipende molto dalla capacità e dalla forza negoziale dei sindacati) hanno raggiunto l’obiettivo reclamato dalla FAVO per via contrattuale   

                Riepilogando


Descrizione



Dettagli legislativi principali



Legge

Legge 18 luglio 2025, n. 106 — pubblicata il 25 luglio, in vigore dal 9 agosto 2025

Congedo e sospensione

Fino a 24 mesi (dipendenti), fino a 300 giorni (autonomi); invalidità ≥ 74 %, senza retribuzione o contribuzione 

Permessi retribuiti aggiuntivi

10 ore annue da gennaio 2026, per cure mediche, estesi anche ai genitori; con contribuzione figurativa 

Smart working prioritario

Accesso facilitato post-congedo, se compatibile con le mansioni 

Fondi per premi di laurea

2 milioni € annui, destinati a corsi in ambito medico e sanitario, a partire dal 2026 


Per concludere: Nuove tutele non risolutive ma apprezzabili


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto.

I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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