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Lavoro in una cooperativa sociale con altri 100 lavoratori. La mia azienda deve istituire il canale per il whistleblowing


Sì — una cooperativa di 100 dipendenti è obbligata a istituire un canale di segnalazione interno ai sensi della normativa italiana che recepisce la Direttiva UE sul whistleblowing. L’obbligo si applica a “quegli enti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (a tempo indeterminato o determinato)”: quindi ≥ 50 dipendenti (media annua) = obbligo di canale interno. Questo criterio è quello

normativo trasposto nel D.lgs. n. 24/2023 e ribadito nelle linee guida ANAC.  Il conteggio dei dipendenti🡪 Ai fini del conteggio dei dipendenti si calcola la media annua di lavoratori subordinati impiegati nell’ultimo anno. Il riferimento normativo parla espressamente di lavoratori subordinati con contratti a tempo indeterminato o determinato (quindi vanno considerati entrambi). Se la media annua è ≥ 50 scatta l’obbligo. Attenzione (Eccezioni / casi in cui l’obbligo vale anche sotto i 50 dipendenti)🡪 Indipendentemente dalla soglia dei 50 dipendenti, l’obbligo si applica anche quando ricorre almeno uno dei seguenti casi: l’ente ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 (Modello 231): in tal caso il canale interno è previsto anche per soggetti sotto la soglia. l’ente opera in settori regolamentati/ “sensibili” indicati dal decreto (esempi contenuti nel decreto: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza alimentare; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della privacy e protezione dei dati, ecc.). In tali settori lo Stato può imporre l’obbligo anche per entità sotto i 50 dipendenti.   Gruppi e soggetti collegati. La norma valuta ogni singolo ente/impresa: se una singola società del gruppo ha in media ≥ 50 dipendenti è quella società (non necessariamente tutto il gruppo) che deve attivare il canale. Le linee guida ANAC chiariscono le modalità operative (possibilità di sistemi condivisi in alcuni casi, ma con condizioni precise). Approfondimento🡪 Per quanto riguarda il canale esterno di comunicazione (così completiamo l’esame), la normativa prevede che è possibile ricorrervi (il canale esterno è gestito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) ma solo in specifiche condizioni. Ecco i criteri precisi e le modalità, per essere certi di come funziona. La disciplina del D.lgs. 24/2023 (che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937) prevede che la segnalazione esterna possa essere fatta all’ANAC solo quando almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta. Il canale interno non è previsto nell’ambito del contesto lavorativo oppure, anche se previsto, non è attivo oppure non è conforme alle disposizioni di legge (ad esempio non garantisce riservatezza, non utilizza strumenti informatici/crittografati se previsto, ecc.). Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e questa non ha avuto seguito. Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, non sarebbe dato efficace seguito oppure che la segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione (es: il segnalante teme rappresaglie) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.  Qualche precisazione operativa. Il canale esterno è quindi residuale: la regola è che prima si utilizza il canale interno, salvo che ricorra una delle condizioni sopra evidenziate per saltarlo.  Anche per il canale esterno (e per i canali interni) valgono le garanzie di riservatezza della persona segnalante, delle persone coinvolte, e del contenuto della segnalazione. Non tutte le segnalazioni possono essere fatte via esterno: la normativa esclude le mere irregolarità che non costituiscono violazione delle disposizioni nazionali o del diritto dell’Unione.  L’ANAC ha adottato delle linee guida (con Delibera 12 luglio 2023) che precisano le procedure e modalità per la gestione delle segnalazioni esterne. In sintesi. Se la cooperativa o l’azienda privata ha istituito correttamente un canale interno conforme alla legge e lo ha reso operativo, in linea di principio la segnalazione dovrebbe andare prima sul canale interno. Solo se ricorre una delle condizioni sopra evidenziate (canale interno inesistente/non conforme, segnalazione interna già fatta senza seguito, rischio ritorsioni, pericolo imminente per l’interesse pubblico) si può usare il canale esterno presso l’ANAC. Domanda: Dopo il ricorso all’ANAC, ci sono altri possibili rimedi? Sì, ci sono altri rimedi formali e concreti; vediamoli Procura della Repubblica — denuncia/querela per reati. Se dalla segnalazione emergono fatti che costituiscono reato (es. corruzione, frode, reati ambientali, ecc.), il segnalante può presentare denuncia o querela alla Procura della Repubblica competente. L’azione penale è autonoma rispetto ad ANAC; può attivare indagini penali e misure cautelari. L’ANAC stessa non sostituisce l’autorità giudiziaria e il decreto prevede esplicitamente la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria Giudice del lavoro / giudice civile — impugnare misure ritorsive e chiedere reintegrazione / risarcimento. Il D.lgs. 24/2023 prevede tutele specifiche: il licenziamento o altre misure discriminatorie o ritorsive adottate in conseguenza della segnalazione possono essere dichiarate nulle e il segnalante ha diritto alla reintegrazione e/o al risarcimento. L’onere della prova si inverte: una volta provata la segnalazione e la conseguente misura, spetta al datore di lavoro dimostrare che la misura è estranea alla segnalazione. Denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) / Ispettorato territoriale — tutela contro ritorsioni. Il segnalante può segnalare le misure discriminatorie/ritorsive all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (o all’Ispettorato territoriale competente). L’Ispettorato può procedere a verifiche ispettive e attivare provvedimenti in materia di rapporto di lavoro. Il D.lgs.24/2023 prevede la possibilità di collaborazione tra ANAC e gli Ispettorati per la gestione delle ritorsioni. Ricorso civile per ingiuria, diffamazione, violazione del diritto al rispetto della dignità / richiesta di provvedimenti cautelari. Se l’azienda svolge azioni diffamatorie o divulgazioni che ledono la reputazione del segnalante, è possibile ricorrere al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno, provvedimenti inibitorie e  rettifiche. Questo si aggiunge alle azioni del lavoro. Reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (privacy). Se la gestione della segnalazione ha comportato violazioni del GDPR (esposizione dell’identità del segnalante, trattamento illecito di dati sensibili contenuti nella segnalazione, mancanza di DPIA ove obbligatoria, ecc.), il segnalante può presentare un reclamo al Garante Privacy. Il Garante può aprire procedimento e infliggere sanzioni amministrative. Le Linee guida ANAC e il Garante stesso hanno rilievo nel coordinare obblighi di riservatezza. Rivolgersi ad ANAC per informativa/ricorso amministrativo in caso di omissioni o ritardi. Se si ritiene che l’ANAC non abbia svolto correttamente l’istruttoria o abbia omesso di agire sui poteri a lei attribuiti, esistono strumenti amministrativi (richieste di informazioni, istanze, talvolta ricorsi amministrativi) e — se del caso — il ricorso alla giustizia amministrativa (Tribunale Amministrativo) qualora sussistono profili di illegittimità di atti amministrativi. Occorre valutare caso per caso con un legale. Divulgazione pubblica (media) — possibile ma rischiosa e soggetta a condizioni. Il decreto e le linee guida prevedono la possibilità di divulgazione pubblica (pubblic disclosure) solo in circostanze particolari: quando i canali interni ed esterni sono inefficaci e sussistono motivi di interesse pubblico rilevante o rischio imminente per l’interesse pubblico. Prima di procedere è molto importante valutare i rischi legali (es. responsabilità per segnalazioni dolosamente false, tutela della privacy di terzi). È una soluzione residuale e va usata solo con consulenza legale e documentazione solida. Azioni presso organismi internazionali / UE — titolo residuale Se la violazione riguarda il diritto dell’Unione e si ritiene che lo Stato membro non abbia applicato correttamente la disciplina, esistono canali UE (segnalazione alla Commissione europea, ricorsi contro lo Stato per inosservanza delle norme UE) ma si tratta di percorsi più lunghi e di solito sussistono condizioni procedurali (esaurimento dei rimedi interni, ecc.). Vanno valutati caso per caso con un avvocato esperto in diritto UE.

Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com


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