Le ferie non sono negoziabili ma non sono neppure un diritto a senso unico. Ecco i principi di base
- azionesindacalefvg
- 11 lug 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 14 lug 2025
Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore. L’importanza dell’istituto si ricava immediatamente dall’appostazione del diritto nella costituzione. L’art.36 comma 3 recita” “Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.”

Lo scopo delle ferie è quello di consentire al lavoratore di realizzare la propria persona anche in relazione ai suoi interessi ed ai suoi rapporti famigliari, oltre che a riposare e recuperare le forze. Una clausola di irrinunciabilità delle ferie, se una norma contrattuale dovesse prevederlo, sarebbe nulla ex art. 1418 c.c. ( un contratto è nullo e quindi è privo di effetti giuridici quando è contrario a norme imperative).
Il codice civile all’art. 2109 (disciplina generale sull’organizzazione del lavoro e le ferie) ci ricorda che il prestatore di lavoro ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità Oggi il principale riferimento sono i contratti collettivi di lavoro, solitamente più generosi delle previsioni di legge). L’articolo prosegue osservando che l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie e che non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118
Il D.lgs. 66/2003: normativa di attuazione in materia di orario di lavoro, stabilisce il minimo legale del periodo feriale in 4 settimane l’anno; due da consumare nell’anno di maturazione e due entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Osserviamo che i contratti collettivi prevedono, normalmente, periodi feriali più generosi (vanno quindi sempre consultati)
Diritto irrinunciabile. Le ferie, lo abbiamo visto in premessa sono un diritto irrinunciabile (non negoziabile anche se a richiederlo è il lavoratore): Possono essere monetizzate solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La contrattazione collettiva ma anche l’accordo azienda/lavoratore(individuale) può consentire la monetizzazione delle giornate eccedenti il minimo legale di 4 settimane Per intenderci, se le settimane festive, contrattualmente previste, sono 5 , non vi sarebbe un ostacolo di legge per monetizzarne una.
La retribuzione durante le ferie: il lavoratore assente per ferie ha diritto alla normale retribuzione (inclusi ratei di tredicesima). E’ il caso di ricordare che durante il periodo feriale il lavoratore ha il cosiddetto diritto alla disconnessione (vale in particolare per chi lavora in smart working, spesso raggiunto da telefonate o pressioni illegittime ed inopportuno da parte del datore di lavoro. Attenzione poi, quando l’azienda si dimentica dei suoi obblighi (Es. fare in modo che il lavoratore vada regolarmente in ferie entro i limiti di legge, non coinvolgerlo lavorativamente durante quel periodo, indicare sul libro unico del lavoro -LUL- le ferie maturate e godute …) può incorrere in sanzioni e responsabilità risarcitorie🡪 Sanzioni amministrative (D.lgs. 66/2003, art. 18-bis) da € 100 a € 4.500 per ogni lavoratore coinvolto.
Da non dimenticare: 🡪 Se sopravviene una malattia durante le ferie, queste si sospendono. Se la malattia è prima delle ferie, il datore può rinviarle. Il congedo di maternità sospende le ferie. Le ferie maturano anche durante i periodi di maternità/paternità. Le ferie
possono essere posticipate solo per esigenze aziendali o su richiesta motivata del lavoratore ma dopo 18 mesi diventano soggette a prescrizione (se non vi è responsabilità datoriale).
Un po’’ di Giurisprudenza:
Corte di Giustizia UE – C-619/16 e C-684/16 (2018). Il diritto alle ferie annuali non può essere perso automaticamente se il lavoratore non ne ha fruito, a meno che il datore provi di averlo effettivamente messo in condizione di farlo (ferie richieste ripetutamente e in forma scritta).
Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4985/2014. Le ferie non godute possono essere risarcite solo se il datore di lavoro ha impedito al dipendente di fruirne.
Cass. Civ., Sez. Lav., n. 14388/2017.
La fruizione delle ferie non può essere imposta unilateralmente dal lavoratore. La gestione avviene d’intesa con il datore, salvo diverse previsioni contrattuali.
Cass. Civ., n. 27093/2018. Anche i lavoratori a termine hanno pieno diritto al godimento delle ferie, in proporzione alla durata del contratto.
Domanda: Il datore di lavoro può imporre le ferie?
In linea generale, il datore di lavoro non può imporre delle ferie forzate, ancora peggio senza un congruo preavviso. Tuttavia, in particolari contingenze (Es. l'azienda non è operativa per ristrutturazioni, modifiche strutturali, per forti cali dell’attività…) la motivazione giustifica (è oggettiva) l’imposizione delle ferie collettive Diverso è il caso in cui il datore le impone in base a motivazioni soggettivi (ad esempio il rendimento, le competenze o la condotta del dipendente) o per pura discrezionalità. I principi di correttezza e buona fede impongono sempre un confronto con il lavoratore che, nei limiti del possibile, deve essere accontentato
In tutte le aziende un po’ strutturate esiste un regolamento interno che disciplina la modalità di fruizione delle ferie, va letto attentamente. Le ferie, in generale, richiedono un confronto/conciliazione con le reali esigenze dei lavoratori (situazione famigliare, anzianità di servizio, responsabilità aziendali, disabilità personali o di assistenza (caregiver). Il datore di lavoro che ignora queste pregiudiziali rischia di pagare cara la sua mal gestita autorità
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