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Legge 104: Cosa devi sapere sui permessi. Quando il congedo straordinario può ridurti l’assegno pensionistico 



Chi usufruisce di permessi retribuiti o congedi straordinari previsti dalla Legge 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità grave deve prestare attenzione a un aspetto spesso sottovalutato: “L’incidenza sulla pensione (contribuzione) delle assenze dal lavoro”. In effetti, non sempre la preziosa assistenza ai nostri cari garantisce lo stesso peso nella determinazione dell’importo dell’assegno previdenziale.

Permessi retribuiti e congedo straordinario: cosa sono e come funzionano. Nell’ambito della Legge 104, due strumenti principali permettono ai lavoratori di assistere un familiare con disabilità: 

  1. Permessi retribuiti (art. 33, L. 104/1992)🡪 Consentono al lavoratore di assentarsi dal lavoro per: Tre giorni al mese, anche frazionabili in ore (due ore al giorno, se l’orario lavorativo supera le 6 ore giornaliere, una sola ora se l’orario è inferiore).

  2. Congedo straordinario (art. 42, D.lgs. 151/2001)🡪 Si tratta di un periodo di assenza dal lavoro retribuito (fino a un massimo di due anni complessivi) concesso a chi assiste un familiare con disabilità grave. Nato per la tutela della maternità, oggi si applica anche a coniugi, figli, fratelli e altri parenti conviventi.

Prima di proseguire facciamo una puntualizzazione per il nostro amico e lettore Valerio che ha un contratto part time di 25 ore settimanali così articolato 

Giorno

Ore lavorate





Lunedì

6h 30min


Martedì

6h


Mercoledì

5h 30min


Giovedì

4h


Venerdì

3h


Totale

25h


Giorno

Ore lavorate

Ore di permesso spettanti

Lunedì

6h 30min

2 ore

Martedì

6h

1 ora

Mercoledì

5h 30min

1 ora

Giovedì

4h

1 ora

Venerdì

3h

0 ore (≤ 3h)

Totale


5 ore/settimana


Ebbene nel suo caso, prendendo i permessi ad ora solo lunedì (come in tabella) potrà beneficiare di 2 ore di assenza retribuita). 

Tanto puntualizzato per Valerio, proseguiamo la nostra breve trattazione. Entrambe le due tipologie di assenze sono coperte da contributi figurativi, ovvero contributi accreditati dall’INPS senza versamenti diretti da parte del datore di lavoro. Tali contributi: Valgono per il diritto alla pensione (cioè per maturare gli anni di anzianità contributiva richiesti); Valgono anche per la misura della pensione (ovvero, contribuiscono a calcolare l’importo mensile dell’assegno).


Attenzione, però, al  tetto massimo per il congedo straordinario. Per il congedo straordinario, i contributi figurativi sono riconosciuti entro un limite massimo di retribuzione annua, aggiornato ogni anno in base all’inflazione (indice ISTAT FOI). Nel 2025, l’INPS ha fissato questo tetto a: 57.038,00 euro annui (importo lordo comprensivo dei contributi); 3.827,03 euro mensili; 125,82 euro giornalieri. Questi valori sono stati calcolati tramite la formula:🡪 Importo annuo ÷ 1,242 ÷ 12 (o 365 per il giornaliero). Se la retribuzione del lavoratore eccede questi importi, l’eccedenza non è coperta da contribuzione figurativa. Risultato? Perdita di una parte della retribuzione figurativa; **Riduzione dell’importo della futura pensione, poiché non tutta la retribuzione sarà considerata nel calcolo dell’assegno.

Approfondimento sul congedo straordinario (Legge 151/2001): spiegazione del calcolo del massimale contributivo. Abbiamo detto che il congedo straordinario biennale retribuito per assistere familiari disabili gravi è coperto da contributi figurativi, ma entro un tetto massimo di retribuzione annua. Questo massimale è rivalutato ogni anno dall’INPS in base all’inflazione (indice ISTAT FOI). Formula per il netto imponibile (base imponibile previdenziale): Importo annuo / coefficiente 1,242. Il coefficiente 1,242 serve per convertire l’importo lordo comprensivo dei contributi in base imponibile pensionabile, cioè la quota “utile” al calcolo della pensione.

Esempio: Anno 2025: 57.038,00 € -- Base imponibile pensionabile annua = 57.038 ÷ 1,242 = 45.922,64 € 🡪 Questa è la retribuzione annua massima riconosciuta figurativamente ai fini pensionistici per chi utilizza il congedo straordinario. Sviluppando la formula🡪 (calcolo mensile e giornaliero) 🡪 Mensile: 45.922,64 ÷ 12 = € 3.827,03 -- Giornaliero: 45.922,64 ÷ 365 = € 125,82

Più nel dettaglio🡪  Tizio ha una retribuzione lorda contrattuale” (cioè quella al lordo dei contributi ma prima delle tasse) di euro 50.000 (ricordiamo che il massimale INPS di €57.038 annui include già i contributi previdenziali.  Per ottenere l’importo utilizzabile come base pensionabile (imponibile figurativo), l’INPS divide per 1,242, che rappresenta l'incidenza media dei contributi (ossia, trasforma una retribuzione comprensiva dei contributi in una "retribuzione pensionabile").  L’INPS non considera la retribuzione lorda contrattuale, ma la retribuzione "fiscalmente caricata", quindi aggiunge i contributi previdenziali per capire se rientra nel massimale.  Se Tizio guadagna 50.000 € lordi annui al netto dei contributi del datore, possiamo stimare così: **Contributi del datore di lavoro: circa 30% Totale retribuzione “contributiva” per INPS: 50.000 € × 1,30 = 65.000 € circa. Questa supera il massimale di 57.038 €, quindi Tizio perde parte della copertura contributiva, anche se la sua retribuzione contrattuale lorda è "solo" 50.000 €.  Quanto ci perde esattamente? Se la base figurativa massima è: 57.038 € ÷ 1,242 ≈ 45.922,64 € E Tizio ha una retribuzione imponibile lorda di 50.000 €, allora: Quota non coperta: 50.000 € – 45.922,64 € = 4.077,36 € annui

Questa non produce contributi → la pensione sarà calcolata su una base più bassa.


Riepilogo finale


Voce

Valore

Massimale INPS figurativo (2025)

57.038 € (lordo + contributi)

Imponibile pensionabile riconosciuto

45.922,64 € (dopo divisione per 1,242)

Retribuzione annua contrattuale Tizio

50.000 €

Quota non coperta da contributi

~4.077 € annui

Effetto sulla pensione

Base più bassa = pensione più bassa

Da ricordare🡪 Incidenza dei contributi previdenziali sulla retribuzione in Italia (2025), con alcuni dati di contesto: Aliquote contributive (IVS) per i lavoratori dipendenti. La contribuzione complessiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è pari al 33% della retribuzione imponibile lorda, suddivisa in: 23,81% a carico del datore di lavoro 9,19% a carico del lavoratore (trattenuti in busta paga). In media, il costo contributivo a carico del datore di lavoro varia tra il 30% e il 33% della retribuzione lorda per un lavoratore del settore privato (dato medio nazionale) In alcuni casi specifici, evoluzioni più dettagliate mostrano: Operai industria: contributi totali a carico dell’azienda ~30,68% Impiegati industria: ~28,46% Dirigenti industria: ~26,96%


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