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Libertà di scelta del carrozziere e limiti alle clausole assicurative. La tutela dell’assicurato. Non farti fregare 


Le compagnie assicurative, soprattutto nelle garanzie accessorie (come eventi atmosferici o Kasko), prevedono frequentemente limiti alle clausole assicurative che incentivano o impongono il ricorso a carrozzerie convenzionate. Tali clausole possono assumere forme diverse: a) previsione di condizioni economiche più favorevoli (es. riduzione della franchigia); b) limitazioni parziali dell’indennizzo; c) esclusione totale del risarcimento in caso di scelta di un riparatore non convenzionato. È proprio quest’ultima ipotesi a sollevare i maggiori profili di criticità sotto il profilo giuridico.


I principi affermati dalla giurisprudenza. Secondo l’orientamento espresso dal Tribunale di Torino, una clausola che escluda integralmente il diritto all’indennizzo per il solo fatto che l’assicurato si sia rivolto a un carrozziere di fiducia non può essere considerata una semplice delimitazione dell’oggetto del contratto. Al contrario, essa integra una clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore, poiché incide su un diritto fondamentale dell’assicurato: quello di ottenere il risarcimento a fronte del verificarsi del rischio assicurato e del pagamento del premio. In quanto tale, la clausola deve essere specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.; deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e non deve determinare uno squilibrio significativo tra le parti, pena la sua vessatorietà ai sensi del Codice del consumo. La giurisprudenza distingue, inoltre, tra clausole che incidono sull’an debeatur (esistenza del diritto al risarcimento) e clausole che incidono sul quantum debeatur (misura dell’indennizzo). Solo queste ultime – come, ad esempio, l’aumento della franchigia in caso di riparazione non convenzionata – sono generalmente ritenute legittime, in quanto attengono alla delimitazione economica del rischio assicurato.

Diversamente, l’esclusione totale dell’indennizzo è ritenuta sproporzionata e, in assenza di valida approvazione specifica, inefficace. Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le modalità di redazione e presentazione delle clausole contrattuali. Secondo i principi desumibili dalla normativa vigente la semplice sottoscrizione cumulativa di un elenco generico di clausole non è sufficiente a soddisfare il requisito della specifica approvazione;

le clausole limitative devono essere individuabili con chiarezza, anche mediante riferimenti puntuali; è contrario ai principi di trasparenza collocare disposizioni particolarmente penalizzanti in posizioni marginali del testo contrattuale o con formulazioni ambigue. Tali pratiche possono indurre il contraente a ritenere che il ricorso a carrozzerie convenzionate sia una mera opzione, anziché una condizione essenziale per il riconoscimento dell’indennizzo.


Indicazioni operative per i lavoratori assicurati. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, è possibile trarre alcune indicazioni utili: L’assicurato ha, in linea generale, il diritto di scegliere il proprio carrozziere di fiducia; eventuali limitazioni devono essere chiaramente espresse, specificamente approvate e non sproporzionate; le clausole che escludono completamente il risarcimento possono essere contestate, soprattutto se non rispettano i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge;  in caso di controversia, è possibile far valere i propri diritti in sede giudiziaria, anche con riferimento alla disciplina sulle clausole vessatorie.



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