Licenziamento del dipendente e videosorveglianza nei luoghi di lavoro: limiti, eccezioni e orientamenti giurisprudenziali
- azionesindacalefvg
- 19 set 2025
- Tempo di lettura: 4 min

Il crescente utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro solleva interrogativi rilevanti in materia di privacy, diritti del lavoratore e legittimità dei provvedimenti disciplinari adottati sulla base di immagini registrate. Tra questi, uno dei più dibattuti è il seguente: è legittimo il licenziamento di un dipendente sorpreso a commettere un illecito da una videocamera nascosta e non previamente segnalata?
La questione trova il suo fondamento normativo nell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori), come modificato dal d.lgs. n. 151/2015. Tale disposizione stabilisce che gli impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati solo per: esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, **tutela del patrimonio aziendale. In ogni caso, l’installazione è subordinata alla stipula di un accordo sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali o, in alternativa, all’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il divieto generale di controllo a distanza viene dunque temperato da tali condizioni, che mirano a bilanciare l’interesse datoriale con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
La videosorveglianza "difensiva" e le eccezioni giurisprudenziali. La giurisprudenza ha, tuttavia, elaborato una significativa deroga a tali principi nel caso di installazione di videocamere occulte a fini difensivi. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10636 del 2 maggio 2017, ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente, fondato su videoregistrazioni effettuate tramite telecamere nascoste, a condizione che: la videosorveglianza sia finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, vi sia un fondato sospetto di illeciti, l’installazione dell’impianto occulto sia necessaria e proporzionata allo scopo. Il principio è stato ulteriormente ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 3255 del 27 gennaio 2021, nella quale si precisa che il datore di lavoro può legittimamente ricorrere alla sorveglianza occulta nei confronti dei dipendenti solo in presenza di un sospetto concreto e documentato di comportamenti fraudolenti. L'elemento della "difensività" assume quindi un ruolo centrale, legittimando l'uso della telecamera non autorizzata e non segnalata come strumento di accertamento ex post e non di controllo costante dell'attività lavorativa. I limiti posti dalla normativa sulla privacy. Nonostante gli approdi giurisprudenziali, l’utilizzo delle immagini così ottenute deve comunque essere conforme anche alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 234 dell’11 aprile 2024, ha riaffermato che l’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro deve rispettare sia l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori sia il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Ne consegue che le immagini raccolte in violazione delle garanzie procedurali e informative non possono essere legittimamente utilizzate a fini disciplinari. Il provvedimento richiama l’attenzione sul principio di necessità, proporzionalità e finalità del trattamento dei dati: le videocamere occulte non possono diventare strumenti ordinari di sorveglianza, pena la violazione del diritto fondamentale alla riservatezza del lavoratore. Conclusioni. In sintesi, il licenziamento basato su immagini provenienti da una videocamera nascosta può essere legittimo, ma solo in presenza di precisi presupposti: fondato sospetto di illecito da parte del lavoratore; finalità esclusivamente difensiva dell’impianto; impossibilità di prevenire e accertare il fatto illecito con altri mezzi meno invasivi. Tuttavia, la mancata osservanza delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori e dalla normativa privacy comporta l’inutilizzabilità delle immagini e, di conseguenza, l’illegittimità del provvedimento espulsivo eventualmente adottato. Il datore di lavoro, pertanto, dovrà valutare con estrema cautela l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza occulta, documentando in modo rigoroso le esigenze difensive e l’impossibilità di percorrere soluzioni alternative, nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.
Approfondimento: Sentenza Cassazione n. 3045/2025 – Videosorveglianza e tutela del patrimonio. Fatti di causa. Un lavoratore viene licenziato per sottrazione di beni aziendali (pedane merce) rilevate tramite videosorveglianza esterna, cioè installata nel piazzale dell’azienda, area accessibile al pubblico e non specificamente riservata ai dipendenti
Decisione della Suprema Corte: Le videocamere, poste all’esterno dell’azienda, erano finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale, non a un controllo generalizzato sul lavoratore. In quest’ambito, non era necessario ottenere accordi sindacali né autorizzazioni dell’Ispettorato, proprio perché la finalità era difensiva, non punitiva o preventiva. L’installazione in aree pubbliche è considerata proporzionata e rispettosa della privacy: tali spazi non pongono intrusioni nella sfera personale del lavoratore. La Corte ha inoltre precisato che, nel processo civile, l’utilizzabilità delle immagini è consentita purché rispetti i principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza (secondo il d.lgs. 196/2003). Questa pronuncia conferma, e al contempo delimita, la legittimità dei cosiddetti controlli difensivi occulti: Finalità primaria: devono essere strettamente diretti a tutelare l’impresa nei confronti di sospetti fondati di illeciti, non a monitorare l'attività lavorativa. Contesto ambientale: l’installazione in spazi aperti al pubblico mitiga l’invasività e il rischio di ledere la dignità del lavoratore. Bilanciamento tra diritti: la Suprema Corte effettua un bilanciamento corretto tra il diritto alla riservatezza del lavoratore e l’interesse del datore a proteggere la propria azienda. Prova utilizzabile: a differenza della disciplina penale, in ambito civile la prova resta ammissibile se raccolta rispettando i principi di pertinenza e proporzionalità. Altre pronunce sul medesimo tema: Cass. n. 10636/2017: autorizza videocamere occulte “difensive” anche in ambienti chiusi, se esiste un fondato sospetto di illecito. Conferma che, in tali casi, non serve l’autorizzazione preventiva. Cass. n. 28613/2025: se gestito in ambito penale, l’installazione di videocamere non autorizzate è reato—salvo eccezioni in caso di sospetti concreti e urgenti. **Corte EDU 2019 (López Ribalda c. Spagna): ammette controlli occulti solo se proporzionati e supportati da evidenti sospetti; le telecamere non possono essere l’unica prova decisiva
Aspetto | Sentenza Cass. 3045/2025 |
Ambito applicativo | Videosorveglianza esterna in aree pubbliche |
Finalità | Tutela del patrimonio aziendale (controllo difensivo) |
Necessità di accordi | No, se la finalità è difensiva e l’installazione non invasiva |
Privacy del lavoratore | Non leso se lo spazio è pubblico/accessibile |
Utilizzabilità | Ammessa in giudizio civile secondo principi di correttezza |
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