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Paola ci ripensa e procede alla revoca delle dimissioni. Il capo si arrabbia ma non può opporsi; i termini sono stati rispettati 

Ne abbiamo già parlato ma ritorniamo volentieri sull’argomento, evidentemente molto sentito, della “revoca delle dimissioni” ovvero della procedura per revocarle nel settore privato. Il d.lgs. n. 151/2015 ha reso obbligatorio, a pena di inefficacia, presentare le dimissioni compilando un apposito modulo online sul sito del Ministero del Lavoro (dimissioni telematiche).

La stessa normativa prevede anche (espressamente) la possibilità di un ripensamento nei 7 giorni di tempo successivi alla data di trasmissione del modulo telematico.  Ebbene, se la revoca viene fatta entro i 7 giorni, le dimissioni si considerano come mai presentate e il rapporto di lavoro prosegue normalmente, senza alcuna interruzione. Attenzione però🡪 Una volta scaduto il termine di 7 giorni, le dimissioni telematiche diventano definitive e irrevocabili e l’unico modo per riavere il posto è sperare in un nuovo accordo con il datore di lavoro; accordo che, il più delle volte, sarà un nuovo contratto meno favorevole del precedente (senz’altro per l’assenza di tutti quegli istituti economici e normativi che maturano in funzione dell’anzianità di servizio). 


Casi particolari. In alcuni momenti della vita il lavoratore e la lavoratrice potrebbero trovarsi in una situazione particolare (debolezza psicologica) e per evitare che possano essere indotti a dimettersi sotto pressione, la legge prevede una tutela rafforzata. L’articolo 55 del D.lgs. n. 151/2001 (il Testo Unico sulla Maternità e Paternità) stabilisce, per esempio, che le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di tre anni di età del bambino (o tre anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) non sono immediatamente efficaci. Per diventare valide, devono essere convalidate dal servizio ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e lo stesso vale per il lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità. Ecco che allora, per chi si è dimesso, o dimessa in questo periodo e si pente, è sufficiente che non si presenti all’appuntamento per la convalida o, in quella sede, dichiari  che la sua volontà non è più quella di lasciare il lavoro (In assenza di convalida, le dimissioni sono considerate nulle). Dimissioni per matrimonio.  Anche qui il ragionamento del legislatore è analogo a quello appena descritto: La lavoratrice che si dimette nel periodo che va dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione deve anch’essa confermare le dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e se non lo fa le sue dimissioni sono nulle. 


Dimissioni sotto costrizione. Qui entriamo in un ambito ancora più delicato, In tale fattispecie anche se sono passati i 7 giorni per la revoca telematica, il legislatore offre una strada alternativa, più complessa, ma altrettanto sicura (se riusciamo a dimostrare l’episodio costrittivo) 🡪  “l’impugnazione giudiziale delle dimissioni”. Ecco alcune ipotesi incapacità di intendere e di volere: occorre dimostrare che, al momento delle dimissioni, ci trovavamo in uno stato di grave turbamento psichico o emotivo che ha compromesso la nostra capacità di prendere una decisione lucida e consapevole (Cass. Civ., Sez. L, n. 16998 del 25-06-2019); vizi del consenso: se le dimissioni sono state estorte con la violenza (minacce fisiche o psicologiche) o con il dolo (un inganno o un raggiro da parte del datore di lavoro). Se il giudice accoglierà la nostra domanda, la sentenza di annullamento avrà effetto retroattivo e il rapporto di lavoro verrà considerato come mai interrotto.


Nel caso di Paola le cose sono andate bene perché la lavoratrice, ben consigliata, si è rivolta per tempo ai dirigenti di Azione Sindacale di Udine e i termini sono stati rispettati



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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