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Patologia invalidante propria o di un parente o affine: impatti rilevanti sul lavoro.

Se è il lavoratore stesso affetto da una patologia riconosciuta come invalidante (fisica, psichica o sensoriale), ciò può comportare: Tutela contro il licenziamento per superamento del periodo di comporto (Il periodo di comporto è il periodo massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore può licenziare il lavoratore. Cassazione e

giurisprudenza di merito riconoscono che, in caso di patologie gravi e invalidanti, è necessario valutare in modo più flessibile il superamento del comporto - ad esempio in presenza di terapie salvavita o continue ospedalizzazioni). Permessi ex Legge 104/1992, art. 3, comma 3 (Se l'invalidità è riconosciuta con connotazione di gravità, si ha diritto a: 3 giorni di permesso retribuito mensile; diritto a non essere trasferiti in altra sede; diritto, se possibile, della scelta della sede di lavoro più idonea alla cura, all’atto dell’assunzione o per gravi motivi successivi).  *Collocamento mirato Legge 68/1999 (Il lavoratore invalido può rientrare nelle categorie protette e beneficiare del collocamento mirato. Può richiedere adattamenti della postazione di lavoro, orario flessibile, o mansioni compatibili con il proprio stato di salute). **Lavoro agile o lavoro da remoto come misura di accomodamento ragionevole (In alcune sentenze (es. Trib. Roma, 2021), si è riconosciuto il diritto al lavoro agile come strumento di inclusione lavorativa, ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).


Se il lavoratore assiste un familiare con patologia invalidante ha diritto: Permessi retribuiti ex Legge 104/1992. Il lavoratore ha diritto (come sopra) a 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare con disabilità grave (art. 3, co. 3 L. 104/92). I familiari assistibili sono: coniuge, parente o affine entro il 2° grado; entro il 3° grado in caso di particolari condizioni (es. genitori over 65, patologie invalidanti, ecc.). Il Congedo straordinario biennale retribuito D. Lgs. 151/2001, art. 42, co. 5 (Fino a 2 anni di congedo retribuito nell’arco della vita lavorativa per assistere un familiare con grave disabilità convivente. Retribuito in misura pari all'ultima retribuzione percepita, con copertura contributiva figurativa – con delle limitazioni dopo un certo importo stipendiale). **Tutele organizzative (Anche in questo caso, diritto al rifiuto del trasferimento; priorità nella scelta della sede di lavoro; possibilità di chiedere orario part-time, lavoro agile o altre misure conciliative).


Guido ci chiede: Quali sono le patologie invalidanti riconosciute? Una definizione delle patologie invalidanti è contenuta in diverse circolari INPS, ad esempio la 159/2013, che di fatto rimandano al decreto interministeriale 278 del 21 luglio 2000. In questo provvedimento si evidenziano le seguenti: patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà..


Chi può legittimamente riconoscere la patologia invalidante. Il medico curante: redige il certificato introduttivo, ma non rilascia il riconoscimento finale. La Commissione Medica INPS-ASL è l’organo deputato a valutare e certificare l’invalidità o la disabilità grave. L’INPS: riceve la domanda, convoca il lavoratore, emette il verbale finale.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com


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