Perché il datore non può accedere alla posta personale del dipendente. Accesso illegittimo a e-mail private.
- azionesindacalefvg
- 24 set 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Nel contesto dell’evoluzione digitale e dell’incremento dell’utilizzo di strumenti informatici nei rapporti di lavoro, il tema del controllo sulla posta elettronica dei dipendenti è oggi uno dei nodi più critici nel bilanciamento tra poteri datoriali e diritti fondamentali del lavoratore. La giurisprudenza italiana e sovranazionale ha recentemente tracciato dei confini sempre più rigorosi, soprattutto in relazione all’accesso alla posta elettronica personale dei dipendenti.

È stato definitivamente chiarito che l’accesso da parte del datore di lavoro a e-mail private del lavoratore è sempre illegittimo, anche se tali e-mail risultano archiviate su server aziendali o sul personal computer aziendale assegnato al dipendente. La tesi secondo cui tale corrispondenza sarebbe da considerarsi “aperta”, in quanto transitata per sistemi informatici aziendali, è oggi fermamente respinta.
Il quadro normativo: tra privacy, codice penale e Statuto dei lavoratori. La disciplina di riferimento si articola in più livelli:
L’articolo 15 della Carta Costituzionale che tutela la libertà e segretezza della corrispondenza, diritto che si estende anche alla corrispondenza elettronica.
L’articolo 616 del Codice Penale che punisce chiunque prenda cognizione del contenuto di corrispondenza chiusa senza averne diritto, anche se avvenuta tramite sistemi aziendali.
L’articolo 615-ter del Codice Penale che reprime l’accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, anche se effettuato da soggetti autorizzati in via ordinaria ma per finalità estranee o in modalità illecite.
L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), come modificato dal D.lgs. n. 151/2015, che impone limiti precisi ai controlli a distanza, ammettendo eccezioni solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio, purché effettuate nel rispetto di informativa e garanzie.
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che impone che il trattamento di dati personali avvenga con modalità trasparenti, proporzionate e nel rispetto dei diritti dell’interessato.
Vediamo ora qual è l’orientamento consolidato della giurisprudenza italiana
L’account personale è inviolabile. Il principio è stato chiaramente espresso da varie pronunce, tra cui:
Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 18168/2023: La casella e-mail personale del dipendente è tutelata come corrispondenza privata. L’accesso da parte del datore, anche per finalità difensive, è illecito se effettuato senza il rispetto delle garanzie previste.
Corte di Appello di Milano, 8 settembre 2020, n. 36: Il datore non può accedere a e-mail personali nemmeno se queste sono state salvate su dispositivi aziendali. L’uso del device aziendale non trasforma la corrispondenza privata in “materiale aziendale”.
Cassazione Penale, Sez. V, sent. n. 542 del 20 giugno 2025 (ultima pronuncia di legittimità): E’ stato confermato il reato di accesso abusivo a sistema informatico, anche in presenza di credenziali tecniche disponibili al datore di lavoro.
L’account aziendale: controlli possibili, ma con limiti. Il controllo difensivo sulla posta elettronica aziendale è ammesso, ma solo se:
Vi è un fondato sospetto di illecito o violazione grave;
Il lavoratore è stato previamente informato circa le modalità e finalità dei controlli (art. 13 GDPR);
Il controllo è proporzionato e non invasivo, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza e dalle Linee guida del Garante Privacy.
I tre principi su esposti sono confermati da: Cassazione, ordinanza n. 807 del 13 gennaio 2025🡪 i dati raccolti prima dell’insorgere del fondato sospetto sono inutilizzabili a fini disciplinari. Trib. Roma, sent. 26 marzo 2019: l’assenza di una chiara informativa rende nullo l’utilizzo difensivo delle e-mail aziendali.
Sul tema c’è anche il chiaro contributo della Corte EDU: caso Barbulescu v. Romania
La Grande Camera della CEDU, nella nota sentenza Barbulescu c. Romania (5 settembre 2017), ha chiarito che "Il lavoratore ha un’aspettativa legittima di riservatezza anche rispetto a strumenti aziendali, salvo che sia stato adeguatamente informato su controlli, scopi, modalità e limiti." Questa sentenza ha avuto un impatto dirompente sul diritto interno, vincolando gli Stati membri a garantire protezioni effettive contro controlli arbitrari del datore.
La tesi della “corrispondenza aperta”: rigetto unanime. Alcuni orientamenti aziendalistici hanno tentato di sostenere la tesi secondo cui, essendo le e-mail archiviate su server aziendali, il datore ne potrebbe legittimamente accedere in quanto "corrispondenza aperta". La giurisprudenza ha smentito tale impostazione ribadendo che le e-mail personali rimangono corrispondenza chiusa, indipendentemente dal supporto fisico (Cass. pen. 13057/2015). Il contenuto della casella personale è inviolabile, anche se “tecnicamente” accessibile dal datore (Cass. pen. 542/2025). L'assenza di una informativa ex art. 13 GDPR e di uno scopo proporzionato rende l’accesso illegittimo.
Conclusione. Il quadro normativo e giurisprudenziale attuale stabilisce che l’accesso alla posta elettronica personale del lavoratore da parte del datore di lavoro è sempre illecito, anche se le e-mail sono presenti su device aziendali. La sola titolarità dei sistemi informatici aziendali non legittima un controllo arbitrario e indiscriminato, neppure per finalità difensive.L’unica eccezione ammessa riguarda l’account aziendale, oggetto di controllo difensivo solo se conforme ai requisiti di legalità, proporzionalità e trasparenza, come indicato dalla Cassazione e dalla Corte EDU.
Riassumiamo nello specchietto
Tipo di casistica | Accesso legittimo? |
E-mail personali su device aziendale o server | No – Accesso configura reato (art. 616 c.p.) |
E-mail aziendali, senza informativa preventiva | No – Violazione privacy e normativa GDPR/statuto |
E-mail aziendali, con adeguata informativa, proporzionalità e fondato sospetto di illecito | Sì, solo in ambito difensivo strettamente circoscritto |
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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