Permessi ex L.104. Due familiari possono assentarsi nello stesso giorno. L’ARAN apre una prospettiva anche nel privato
- azionesindacalefvg
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Il recente parere ARAN n. 37654 del 16 luglio 2026 ha riportato all'attenzione una

questione di particolare interesse pratico: due lavoratori che assistono lo stesso familiare con disabilità grave possono fruire dei permessi legge ex l.104 nella medesima giornata? Per il pubblico impiego la risposta è affermativa, purché le assenze non si sovrappongano nella stessa fascia oraria. Il chiarimento, tuttavia, va oltre il caso concreto affrontato dall'Agenzia. Le motivazioni poste a fondamento del parere sembrano infatti offrire importanti spunti interpretativi anche per il lavoro privato, dove la disciplina legislativa dei permessi è sostanzialmente identica.
La disciplina vigente nel settore privato. L'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 riconosce ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della stessa legge, il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa. La disciplina è stata profondamente modificata dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. La riforma ha eliminato il cosiddetto principio del "referente unico dell'assistenza", consentendo che più familiari possano essere contemporaneamente legittimati ad assistere la stessa persona con disabilità grave. L'INPS, con i successivi messaggi e circolari applicative, ha recepito la novità chiarendo che più soggetti aventi diritto possono alternarsi nella fruizione del beneficio. Resta però invariato un principio essenziale: il limite massimo dei tre giorni mensili continua a essere riferito alla persona assistita e non ai singoli familiari autorizzati. In altri termini, se due figli assistono il medesimo genitore, i giorni di permesso non diventano sei. I tre giorni restano complessivamente tre e devono essere ripartiti tra gli aventi diritto. Il quesito rimasto aperto. La normativa, tuttavia, non disciplina espressamente una situazione molto frequente nella pratica. Se due familiari sono autorizzati ad assistere lo stesso soggetto, possono utilizzare il permesso nella stessa giornata, purché in orari differenti? Sul punto né la legge n. 104/1992 né il d.lgs. n. 105/2022 dettano una specifica disciplina. Anche le istruzioni amministrative dell'INPS, pur regolando i criteri di fruizione dei permessi, non sembrano affrontare espressamente questa particolare ipotesi. L'intervento dell'ARAN. È proprio questo il vuoto interpretativo che il parere ARAN n. 37654 del 16 luglio 2026 affronta con riferimento al pubblico impiego.
L'Agenzia osserva che l'articolo 33 del CCNL Funzioni Centrali disciplina esclusivamente le modalità di fruizione oraria dei permessi, senza introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Ne consegue che nulla impedisce a due lavoratori autorizzati ad assistere lo stesso familiare di utilizzare il beneficio nella medesima giornata, purché le rispettive assenze non coincidano temporalmente. L'alternanza richiesta dalla normativa può quindi realizzarsi anche all'interno della stessa giornata lavorativa. L'esempio è semplice. Un figlio potrebbe assentarsi dalle ore 8 alle ore 12 per accompagnare il genitore a una visita specialistica, mentre la sorella potrebbe utilizzare il permesso dalle ore 14 alle ore 18 per assisterlo nel rientro a casa e nelle successive necessità assistenziali. In tale situazione non vi è alcuna contemporanea fruizione del beneficio. Vi è, invece, una successione temporale perfettamente coerente con l'esigenza assistenziale.
Perché il ragionamento può estendersi al settore privato. Il parere dell'ARAN non costituisce una fonte normativa e non vincola i datori di lavoro privati. Sarebbe però riduttivo considerarlo irrilevante. La forza dell'argomentazione non deriva infatti dal contratto collettivo del pubblico impiego, bensì dall'interpretazione della disciplina legislativa. Ed è proprio questo il profilo che rende il ragionamento potenzialmente esportabile anche al lavoro privato. L'articolo 33 della legge n. 104/1992 è identico per tutti i lavoratori dipendenti.
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 105/2022 operano indistintamente nei confronti del pubblico e del privato. Ne consegue che, in assenza di una disposizione differenziata, l'interpretazione della norma dovrebbe essere uniforme. Il principio di legalità depone nella stessa direzione. Vi è anche un ulteriore elemento di carattere sistematico. Se il legislatore avesse inteso imporre che l'alternanza tra i familiari dovesse necessariamente realizzarsi in giornate differenti, avrebbe dovuto prevederlo espressamente. Una simile limitazione, tuttavia, non compare né nella legge n. 104/1992 né nel decreto legislativo n. 105/2022. Introdurre un divieto attraverso un'interpretazione amministrativa o datoriale significherebbe aggiungere un vincolo che il legislatore non ha previsto. Tale conclusione appare difficilmente conciliabile con il principio di legalità che governa la materia dei diritti riconosciuti ai lavoratori.
La finalità della riforma del 2022. Anche l'interpretazione teleologica conduce nella medesima direzione. L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo e nazionale è stato quello di favorire una migliore conciliazione tra attività lavorativa, vita familiare e responsabilità di cura. L'eliminazione del referente unico rappresenta una delle principali espressioni di questa scelta. Consentire ai familiari di organizzare l'assistenza anche mediante una suddivisione della stessa giornata appare perfettamente coerente con tale finalità. Al contrario, imporre che i permessi siano necessariamente fruiti in giornate diverse finirebbe per comprimere proprio quella flessibilità organizzativa che la riforma ha inteso ampliare.




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