Permessi 104 condivisi, tra convivenza e rapporto more uxorio. Limiti del beneficio e orientamenti della giurisprudenza
- azionesindacalefvg
- 10 ago
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La disciplina dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 rappresenta uno dei principali strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento a favore delle persone con disabilità grave e dei soggetti che prestano loro assistenza continuativa. Nel corso degli anni, il legislatore e la giurisprudenza hanno

progressivamente ampliato il novero dei beneficiari, adeguando la normativa all’evoluzione dei modelli familiari e delle formazioni sociali riconosciute dall’ordinamento. Tuttavia, tale ampliamento non ha eliminato la necessità che tra il lavoratore richiedente e la persona assistita sussista un rapporto qualificato dalla legge. La mera coabitazione sotto lo stesso tetto, infatti, non è sufficiente a fondare il diritto ai permessi retribuiti. Questo principio è stato recentemente riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026, la quale ha escluso il beneficio in favore di una lavoratrice che assisteva un parente del coniuge convivente, privo però di un rapporto giuridicamente rilevante con la richiedente.
L’art. 33, comma 3, della legge 104 riconosce al lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito coperti da contribuzione figurativa. La ratio della norma non è quella di attribuire un vantaggio al lavoratore in quanto tale, bensì di garantire la tutela della salute, della dignità e dell’inclusione sociale della persona disabile mediante l’assistenza familiare o para familiare stabile. La Corte costituzionale ha più volte chiarito che tali permessi costituiscono strumenti di solidarietà sociale riconducibili agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Nel sistema originario, il beneficio era riservato a categorie rigidamente individuate: coniuge; parenti entro il secondo grado; affini entro il secondo grado; in casi eccezionali, parenti e affini entro il terzo grado.
Successivamente, la disciplina è stata progressivamente estesa alle unioni civili e ai conviventi di fatto. Una delle innovazioni più significative introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105 ha riguardato l’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”. Prima della riforma, infatti, il diritto ai permessi per l’assistenza alla stessa persona disabile poteva essere riconosciuto, salvo eccezioni, ad un solo lavoratore. Con il nuovo assetto normativo, il permesso può essere fruito alternativamente da più soggetti aventi diritto, purché appartenenti alle categorie individuate dalla legge. L’INPS ha chiarito tale innovazione con la Circolare INPS n. 39 del 4 aprile 2023, precisando che più lavoratori possono assistere il medesimo soggetto disabile, la fruizione deve avvenire in via alternativa e resta fermo il limite complessivo dei tre giorni mensili. La circolare ha inoltre confermato che i soggetti legittimati sono esclusivamente quelli espressamente previsti dalla norma: a) coniuge; b) parte dell’unione civile; c) convivente di fatto; d) parenti o affini entro i limiti previsti. Uno dei profili più delicati nella pratica applicativa riguarda la distinzione tra semplice convivenza, convivenza di fatto e rapporto more uxorio. Tali concetti non sono sovrapponibili.
Permessi 104 condivisi: La mera convivenza consiste nella coabitazione tra due o più soggetti nello stesso immobile. Essa rappresenta un dato meramente fattuale e logistico, privo di autonoma rilevanza ai fini dell’accesso ai permessi della legge 104. Condividere l’abitazione con una persona disabile, dunque, non attribuisce automaticamente il diritto ai benefici lavorativi. Diversa è la convivenza more uxorio, espressione con la quale la giurisprudenza individua una relazione stabile assimilabile alla vita coniugale, caratterizzata da stabile comunanza di vita, reciproca assistenza morale e materiale, progetto di vita comune e legame affettivo duraturo (Prima della Legge n. 76/2016, la giurisprudenza utilizzava l’espressione more uxorio soprattutto con riferimento alle coppie non sposate eterosessuali. Successivamente, con il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto, la tutela è stata estesa in modo espresso anche alle coppie omosessuali conviventi). La nozione ha trovato una definitiva tipizzazione normativa nell’art. 1, commi 36 e seguenti, della Legge 20 maggio 2016 n. 76, che disciplina le convivenze di fatto. Ai sensi della norma, sono conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”. Non basta quindi abitare insieme: occorre una vera relazione affettiva stabile, assimilabile alla famiglia di fatto.
La svolta della Corte costituzionale: sentenza n. 213 del 2016. Il passaggio decisivo nell’evoluzione della materia è rappresentato dalla sentenza n. 213 del 23 settembre 2016 della Corte Costituzionale. La Consulta dichiarò costituzionalmente illegittimo l’art. 33, comma 3, della legge 104 nella parte in cui escludeva il convivente more uxorio dai soggetti legittimati a fruire dei permessi retribuiti. Secondo la Corte la tutela della persona disabile deve prevalere su concezioni rigidamente formalistiche della famiglia, le formazioni sociali fondate su legami affettivi stabili meritano tutela costituzionale e l’assistenza prestata dal convivente stabile è espressione dei doveri solidaristici di cui all’art. 2 Cost. La Corte, tuttavia, non ha mai equiparato la mera convivenza materiale alla convivenza di fatto. L’estensione del beneficio riguarda esclusivamente il partner convivente inserito in una relazione affettiva stabile e continuativa. (Chiarimento: Le espressioni “convivenza more uxorio” e “convivenza di fatto” sono oggi molto vicine, ma non perfettamente sovrapponibili sul piano storico e tecnico-giuridico. La convivenza more uxorio è una nozione di origine giurisprudenziale, una formula latina elaborata dalla giurisprudenza prima che il legislatore disciplinasse organicamente le coppie conviventi. Per molti anni la convivenza more uxorio è stata una figura costruita principalmente dai giudici, soprattutto dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. La convivenza di fatto è invece una figura espressamente disciplinata dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76. Qui non siamo più soltanto nel terreno dell’elaborazione giurisprudenziale: esiste una precisa categoria legale. La legge richiede, per entrambe le figure: stabile convivenza; legame affettivo di coppia; reciproca assistenza; assenza di matrimonio o unione civile con altre persone).
In tale contesto si inserisce la recente ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026 della Corte di Cassazione, che ha affrontato un caso particolarmente significativo. Una lavoratrice aveva fruito per molti anni dei permessi ex legge 104 per assistere il cugino del marito convivente nella stessa abitazione. Secondo la ricorrente la stabile convivenza, la continuità dell’assistenza e l’orientamento costituzionale favorevole ai conviventi avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento del beneficio. La Cassazione ha invece escluso il diritto, affermando un principio di particolare rilievo: il diritto ai permessi retribuiti richiede un rapporto espressamente qualificato dalla legge. La Corte ha precisato che la sentenza costituzionale n. 213/2016 riguarda esclusivamente il convivente more uxorio, non è possibile estendere analogicamente il beneficio a qualsiasi convivente e il sistema resta ancorato all’esistenza di un vincolo familiare, affine o para familiare tipizzato. Nel caso concreto non esisteva parentela, non esisteva affinità rilevante e non vi era una relazione affettiva assimilabile a quella coniugale. La sola coabitazione è stata quindi ritenuta insufficiente.
Parentela, affinità e limiti soggettivi. La pronuncia offre anche l’occasione per chiarire la distinzione tra: parentela, affinità e convivenza di fatto. Parentela. La parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite. Affinità L’affinità è invece il rapporto che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge. La disciplina dei permessi 104 ammette gli affini entro il secondo grado, ed entro il terzo grado in particolari condizioni previste dalla legge. Tuttavia, il cugino del coniuge non rientra normalmente tra i soggetti contemplati dall’art. 33. La Cassazione ha pertanto escluso qualsiasi interpretazione estensiva fondata sulla sola assistenza di fatto.
Le principali indicazioni amministrative: INPS e Funzione Pubblica. Anche la prassi amministrativa si è consolidata nel senso di richiedere un rapporto qualificato. Tra gli atti più rilevanti meritano menzione le circolari INPS: 155 del 3 dicembre 2010, 32 del 6 marzo 2012 e 39 del 4 aprile 2023 e la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010. Le amministrazioni hanno costantemente ribadito che il beneficio non può essere fondato su rapporti meramente solidaristici o amicali, occorre una relazione prevista dalla legge e il lavoratore deve dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti. Particolare rilievo assume il tema delle dichiarazioni mendaci. L’indebita fruizione dei permessi può infatti comportare la revoca del beneficio, il recupero delle somme, la responsabilità disciplinare e nei casi più gravi, la responsabilità penale per indebita percezione di erogazioni pubbliche o falso. Nel caso deciso dalla Cassazione nel 2026, la lavoratrice è stata condannata alla restituzione delle somme percepite in circa quattordici anni di fruizione indebita. La Corte ha escluso l’applicabilità del principio del legittimo affidamento, osservando che i requisiti mancavano sin dall’origine, la lavoratrice era consapevole dell’assenza di un titolo giuridico idoneo e l’errore non derivava da un comportamento equivoco dell’amministrazione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità appare costante nel ritenere ripetibili le somme indebitamente erogate quando il beneficiario fosse consapevole della mancanza dei presupposti normativi.
Approfondimento. La possibilità di condividere i permessi ex Legge 104 tra più familiari o soggetti legittimati rappresenta una delle innovazioni più importanti introdotte dal D.lgs. n. 105/2022. Oggi, infatti, l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave non deve necessariamente gravare su un unico lavoratore: coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti e affini nei limiti previsti dalla legge possono alternarsi nella fruizione dei tre giorni mensili di permesso. La condivisione produce vantaggi concreti non solo per la persona disabile, ma anche per chi presta assistenza. Dal punto di vista organizzativo evita che un solo familiare sia costretto ad assentarsi continuamente dal lavoro, riduce il rischio di sovraccarico fisico ed emotivo del caregiver, consente una migliore conciliazione tra vita lavorativa e responsabilità familiari e permette una distribuzione più equilibrata dei compiti di cura. Anche sotto il profilo lavorativo, la condivisione può risultare particolarmente utile. Il lavoratore che assiste un familiare disabile può infatti beneficiare delle tutele previste dall’art. 33, comma 5, della Legge 104, ossia: a) il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere; b) il diritto a non essere trasferito senza consenso c) accedere ai cosiddetti accomodamenti ragionevoli. Il principio che emerge dalla normativa e dalla giurisprudenza è chiaro: la tutela prevista dalla Legge 104 non serve soltanto a proteggere il disabile, ma anche a mettere chi lo assiste nelle condizioni concrete di poter continuare a lavorare senza rinunciare ai doveri di cura familiare.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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