Pignoramento dello stipendio: limiti, tutele e regole operative per la salvaguardia del minimo vitale
- azionesindacalefvg
- 3 dic 2025
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Il pignoramento dello stipendio rappresenta una delle forme più diffuse di espropriazione forzata nei confronti del debitore, e costituisce uno snodo tecnico di rilievo per gli operatori del diritto che si confrontano con l’equilibrio tra tutela del credito e salvaguardia della dignità economica del lavoratore. L’intervento normativo cardine in materia è contenuto

nell’art. 545 c.p.c., il quale disciplina in modo puntuale le somme impignorabili e i limiti quantitativi di aggressione coattiva delle retribuzioni, distinguendo le ipotesi a seconda che le somme si trovino già accreditate sul conto corrente o che si tratti di accrediti successivi alla notifica del pignoramento.
1. Tutela del “minimo vitale”: somme accreditate prima della notifica del pignoramento. Ai sensi del comma 7 dell’art. 545 c.p.c., le somme affluite sul conto corrente del lavoratore prima della notifica dell’atto di pignoramento godono di una protezione automatica, finalizzata a garantire la cosiddetta franchigia minima di sussistenza (minimo vitale). Il legislatore, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 36 e 38 Cost., ha previsto che le somme depositate derivanti da stipendi, salari o altre indennità lavorative, siano pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale. Considerato che per l’anno 2025 l’importo dell’assegno sociale è pari a 548,69 euro, la soglia di impignorabilità ammonta a 1.616,07 euro. Tale limite opera erga omnes, quindi anche nei confronti dei crediti vantati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e si applica ex lege, senza necessità di alcuna istanza del debitore né di un provvedimento del giudice dell’esecuzione. (La soglia di 3 × assegno sociale -1.616,07 euro per il 2025- si riferisce all’importo effettivamente accreditato sul conto, cioè al netto delle trattenute fiscali e contributive. Motivo: La norma tutela le somme “depositate” o “accreditate” sul conto, che per loro natura sono già somme liquide e disponibili, quindi netto in mano al lavoratore .Non si ragiona sullo stipendio lordo contrattuale, ma su ciò che è effettivamente disponibile sul conto alla data della notifica). La banca, in qualità di terzo pignorato, è tenuta a rispettare automaticamente questa franchigia: essa deve rendere indisponibili le somme eccedenti la soglia, lasciando nella piena disponibilità del correntista-debitore la quota impignorabile. Si tratta di una misura di protezione automatica, concepita per assicurare una “zona economica di salvaguardia” che consenta al debitore di far fronte alle spese essenziali di vita quotidiana, indipendentemente dall’intervento giudiziale.
Accrediti successivi al pignoramento: applicazione dei limiti ordinari di pignorabilità
Diverso è il regime che si applica alle mensilità di stipendio accreditate successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento. In tali casi, infatti, non trova più applicazione la franchigia del triplo dell’assegno sociale, bensì i limiti ordinari di pignorabilità previsti sempre dall’art. 545 c.p.c. e da normative speciali. Crediti di natura ordinaria. Per i crediti di natura comune (debiti verso privati, banche, finanziarie, ecc.), la retribuzione può essere pignorata nella misura massima di un quinto (1/5) del suo importo netto, ossia dopo le trattenute fiscali e contributive. In sede operativa, ciò implica che l’istituto di credito blocchi mensilmente solo la quota pignorabile della retribuzione, lasciando libera la parte residua, pari ai quattro quinti. Crediti di natura tributaria. Quando il creditore è l’Amministrazione finanziaria, trova applicazione il particolare regime delineato dall’art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce un criterio di progressività in base all’importo mensile del reddito da lavoro. Nel dettaglio: - pignorabile un decimo per retribuzioni fino a 2.500 euro; -pignorabile un settimo per retribuzioni comprese tra 2.501 e 5.000 euro; -pignorabile un quinto per importi oltre i 5.000 euro. Tale disciplina mira a coniugare l’interesse pubblico alla riscossione dei tributi con la necessità di preservare il sostentamento del debitore.
L’“ultima mensilità” impignorabile: una tutela residuale ma essenziale. Particolarmente significativa è la previsione contenuta nel comma 2-bis dell’art. 72-ter D.P.R. 602/1973, secondo cui l’ultima mensilità di stipendio accreditata sul conto prima dell’esecuzione dell’ordine giudiziale di assegnazione è integralmente impignorabile.Questa norma introduce una tutela di carattere residuale, ma di grande impatto pratico: essa assicura che il lavoratore-debitore disponga comunque di una mensilità piena per fronteggiare le esigenze vitali fino alla successiva erogazione della retribuzione.
Considerazioni conclusive: equilibrio tra tutela del credito e dignità del debitore. Il sistema delineato dagli artt. 545 c.p.c. e 72-ter D.P.R. 602/1973 riflette un bilanciamento calibrato tra l’esigenza di garantire l’effettività della pretesa creditoria e il dovere dello Stato di tutelare il diritto del lavoratore a un’esistenza libera e dignitosa. L’introduzione di soglie di impignorabilità automatica e di regimi differenziati in funzione della natura del credito rappresenta una scelta di politica legislativa di protezione minima, ispirata ai principi di proporzionalità e solidarietà economica. In ambito pratico, tali regole richiedono agli operatori bancari e ai legali un’attenta verifica dei flussi di accredito e delle tempistiche di notifica, per garantire la corretta applicazione delle tutele previste e prevenire eventuali contenziosi esecutivi.
Un caso concreto🡪 Giovanni ha debiti contratti sia con privati (banca) sia con lo Stato (cartelle esattoriali) e ha il conto corrente attivo proprio con la banca verso la quale è anche debitore (10.000 euro). Il caso concentra più fronti (privati e pubblici) e coinvolge anche la banca debitrice in qualità di datore di credito e di terzo pignorato, quindi con un potenziale conflitto d’interessi. Giovanni percepisce regolarmente uno stipendio netto mensile (ipotizziamo, per completezza, di 2.000 €); ha debiti verso privati (banche e finanziarie) per oltre 10.000 €; ha anche debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartelle esattoriali). La prima questione da valutare è che la banca è contemporaneamente creditrice e depositaria delle somme di Giovanni. In questo caso, prima ancora di un pignoramento, la banca può compensare di diritto il proprio credito con il saldo attivo del conto, nei limiti consentiti dalla legge (artt. 1241 e ss. c.c., e Cass. civ., sez. I, n. 10891/2018). Tuttavia: la compensazione non può mai riguardare somme impignorabili (cioè il minimo vitale o gli accrediti protetti da franchigia); la giurisprudenza (es. Cass. civ., sez. III, n. 6391/2019) ha chiarito che, se le somme derivano da stipendi o pensioni, la banca non può azzerare il conto invocando la compensazione, ma deve rispettare la soglia del triplo dell’assegno sociale (oggi 1.616,07 € per il 2025). Quindi🡪 La banca creditrice può trattenere solo la parte eccedente la soglia di impignorabilità automatica, mentre deve lasciare a Giovanni almeno 1.616,07 € disponibili sul conto. Pignoramento dello stipendio da parte di creditori privati🡪 a) Quota pignorabile. Per i creditori ordinari (banche, finanziarie, privati), l’art. 545, comma 3, c.p.c. stabilisce che lo stipendio è pignorabile nella misura massima di un quinto (1/5) del netto. Se Giovanni percepisce 2.000 € netti: quota pignorabile: 400 € al mese; quota residua (libera): 1.600 €. 🡪 b) Ordine dei pignoramenti. Qualora il datore di lavoro riceva un pignoramento da parte di un creditore privato, egli dovrà trattenere il quinto dallo stipendio mensile e versarlo al creditore secondo le istruzioni del giudice dell’esecuzione. Le somme così trattenute non confluiscono nel conto corrente di Giovanni, ma vengono direttamente assegnate al creditore procedente. Pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per i debiti tributari, si applica l’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, che introduce, come abbiamo visto, un criterio progressivo (fino a € 2.500 1/10; Da € 2.501 a € 5.000 1/7 e oltre € 5.000 1/5. Nel caso di Giovanni (2.000 € netti), la quota pignorabile da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è 1/10, cioè 200 € al mese. Concorso di più pignoramenti sullo stesso stipendio🡪 Quando coesistono pignoramenti di diversa natura, la legge prevede un limite cumulativo massimo, in modo da non superare una soglia complessiva di prelievo e garantire al lavoratore il minimo vitale. 🡪 Limiti cumulativi. Per crediti ordinari + crediti tributari, i prelievi non possono superare complessivamente la metà dello stipendio netto (art. 545, comma 4, c.p.c.). Inoltre, l’ordine cronologico dei pignoramenti determina la priorità di soddisfacimento: il secondo pignoramento può operare solo entro la capienza residua. Nel caso concreto, con uno stipendio netto di 2.000 €: pignoramento ordinario: 400 € (1/5); pignoramento tributario: 200 € (1/10); totale complessivo: 600 €, pari a il 30% dello stipendio netto, entro i limiti di legge (inferiore alla metà → conforme). Giovanni continuerà a percepire 1.400 € netti al mese, salvo ulteriori vincoli. Somme accreditate sul conto corrente🡪 Quando lo stipendio (al netto dei pignoramenti diretti) viene accreditato sul conto di Giovanni, valgono le seguenti regole: per gli accrediti anteriori alla notifica del pignoramento del conto: impignorabile fino a 1.616,07 €; **per gli accrediti successivi: applicazione dei limiti di pignorabilità già visti (1/5, 1/10, ecc.), ma l’ultima mensilità accreditata resta comunque integralmente impignorabile ex art. 72-ter, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973. In sintesi operativa
Tipologia di debito | Base normativa | Quota pignorabile (stipendio 2.000 € netto) | Note |
Debito verso banca (stesso istituto del conto) | Artt. 1241 ss. c.c. + art. 545 c.p.c. | Compensazione solo oltre 1.616,07 € | La banca deve rispettare la franchigia minima |
Creditori privati | Art. 545 c.p.c. | 1/5 = 400 € | Prelievo diretto sullo stipendio |
Agenzia Entrate-Riscossione | Art. 72-ter DPR 602/1973 | 1/10 = 200 € | Pignoramento diretto presso datore di lavoro |
Limite complessivo cumulato | Art. 545, co. 4, c.p.c. | Max 50% del netto | Tutti i pignoramenti sommati non possono superare la metà dello stipendio |
Somme già accreditate sul conto | Art. 545, co. 7, c.p.c. | Impignorabile fino a 1.616,07 € | Franchigia automatica |
Ultimo stipendio accreditato | Art. 72-ter, co. 2-bis, DPR 602/1973 | Impignorabile 100% | Anche se è in corso un pignoramento |
Conclusione. Nel caso di Giovanni: la banca non può azzerare il suo conto: deve lasciare sempre almeno 1.616,07 €; sullo stipendio potranno gravare due pignoramenti (1/5 e 1/10), entro il limite complessivo della metà del netto; l’ultima mensilità accreditata sul conto resta totalmente protetta; la gestione corretta richiede che i vari creditori agiscano presso il datore di lavoro, non direttamente sul conto, se vogliono rispettare le gerarchie di legge.
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