Premi di produzione 2026 (e non solo).
- azionesindacalefvg
- 17 feb
- Tempo di lettura: 4 min
Ce lo chiede Giampaolo: Si caro Giampaolo, la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene in modo incisivo sulla fiscalità del lavoro dipendente, ridefinendo il trattamento tributario dei premi di risultato e della partecipazione agli utili d’impresa.

La scelta del legislatore è chiara: utilizzare la leva fiscale per rafforzare il salario variabile, rendendolo uno strumento privilegiato di incremento del potere d’acquisto senza incidere strutturalmente sul costo del lavoro ordinario. L’articolo 1 della legge n. 199/2025, modificando temporaneamente il regime agevolativo già previsto dall’articolo 1, commi 182-190, della legge n. 208/2015, riduce drasticamente l’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato, portandola dal 5% all’1% per le somme erogate negli anni 2026 e 2027.
Premi di produzione : Si tratta di una misura a carattere non strutturale, circoscritta al biennio indicato, ma di portata sistemica per gli effetti che produce sulle politiche retributive aziendali. L’agevolazione fiscale si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i dipendenti degli enti pubblici economici, che restano esclusi dal perimetro delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Restano invece esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in senso stretto. Il beneficio è subordinato al rispetto di precisi limiti reddituali e quantitativi: l’imposta sostitutiva dell’1% si applica esclusivamente ai premi percepiti negli anni 2026 e 2027; il lavoratore deve aver conseguito, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro; l’importo massimo del premio agevolabile è elevato a 5.000 euro annui; le somme eccedenti tale soglia restano assoggettate alle aliquote Irpef ordinarie, secondo il principio di progressività sancito dall’articolo 53 della Costituzione. In linea con la disciplina già consolidata, qualora il datore di lavoro che eroga il premio sia diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica relativa all’anno precedente, il lavoratore è tenuto a rendere un’autodichiarazione scritta attestante il possesso del requisito reddituale. In assenza di tale attestazione, il sostituto d’imposta non può applicare la tassazione agevolata. Elemento centrale della disciplina è la qualificazione giuridica del premio di risultato. Non è sufficiente l’erogazione di una somma variabile o discrezionale: la normativa richiede che il premio sia correlato a incrementi misurabili e verificabili delle performance aziendali, secondo parametri oggettivi. In coerenza con il quadro normativo originario e con la prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, i premi devono essere: previsti da contratti collettivi aziendali o territoriali di secondo livello; collegati a indicatori quali: incrementi documentati di produttività, redditività o efficienza organizzativa; miglioramenti della qualità dei prodotti o dei processi aziendali; obiettivi di innovazione tecnologica o di efficientamento energetico;
fondati su criteri ex ante verificabili, non rimessi alla mera discrezionalità datoriale. Un profilo di particolare rilevanza, confermato anche dalla normativa vigente in materia di pari opportunità, riguarda il periodo di congedo obbligatorio di maternità, che deve essere sempre computato ai fini della maturazione del premio. Tale previsione risponde all’esigenza di evitare discriminazioni indirette e garantire la piena neutralità del premio rispetto agli eventi tutelati dall’ordinamento.
Premi in denaro e welfare aziendale: un nuovo equilibrio. La riduzione dell’imposta sostitutiva all’1% incide profondamente sul rapporto tra premio monetario e welfare aziendale. Fino a oggi, la conversione del premio in beni e servizi di welfare (istruzione, assistenza sanitaria, previdenza complementare, trasporto, ecc.) risultava particolarmente vantaggiosa, consentendo l’esenzione totale da imposizione fiscale e contributiva entro i limiti previsti dall’articolo 51 del TUIR. Con un’aliquota simbolica dell’1%, tuttavia, la differenza economica tra welfare e liquidità si riduce drasticamente. Il lavoratore può ora preferire la corresponsione in denaro, beneficiando di un’imposizione quasi nulla e di una maggiore libertà di utilizzo delle somme, senza vincoli di destinazione. Ne deriva un riequilibrio delle scelte individuali, che non elimina il welfare aziendale, ma ne ridimensiona la funzione come strumento esclusivamente fiscale.
Partecipazione agli utili e azionariato dei dipendenti. Accanto ai premi di risultato, la legge n. 199/2025 rafforza il ricorso alla partecipazione agli utili netti d’impresa, già prevista dalla normativa previgente come forma alternativa di retribuzione incentivante. A differenza dei premi di produttività, la partecipazione agli utili non richiede il requisito dell’incrementalità rispetto a periodi precedenti, risultando più agevole sul piano applicativo per le imprese. Particolarmente significativa è la conferma, per tutto il 2026, del regime agevolato in caso di assegnazione di azioni in sostituzione del premio monetario. In tale ipotesi i dividendi derivanti dalle azioni assegnate concorrono alla formazione del reddito solo per il 50% del loro ammontare, l’agevolazione opera entro il limite massimo di 1.500 euro annui. La finalità è chiaramente sistemica: promuovere l’azionariato diffuso dei dipendenti, rafforzando il legame tra lavoro e capitale e favorendo una maggiore partecipazione dei lavoratori ai risultati economici dell’impresa.
❌❌❌Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore⚡⚡
☎ Chiamaci 3516688108
📩 contattaci ➡ azionesindacale.fvg@gmail.com
#azionesindacaleudine #azionesindacale #udine #aiutoudine #parttime #fulltime #assistenzaudine #lavoroudine #sindacato #tuteladeidiritti #sindacatoudine




Commenti