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Dopo una titanica levata di scudi, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre (ancora) dal termine del rapporto dì lavoro 

Quando ci si fa sentire, con le buone o con le cattive, quest’ultime più sollecite e convincenti, i risultati immancabilmente arrivano. È una lezione che il popolo, distratto e disorientato dai padroni del vapore, comprende quasi sempre troppo tardi. In questo caso è andata bene e dopo le forti proteste, l’emendamento proposto dal senatore Salvo Pogliese è stato ritirato e il termine prescrizionale di 5 anni tornerà a decorrere solo alla fine del rapporto di lavoro, come stabilito dalla Cassazione.


Per chi non ha letto il nostro precedente articolo sul tema, ricordiamo che con un emendamento proposto in Senato durante la conversione del decreto legge ex Ilva, si voleva far decorre la prescrizione dei crediti di lavoro (5 anni) durante il rapporto di lavoro e il l’istante avrebbe avuto solo 180 giorni dopo l’atto interruttivo (cioè la diffida formale di pagamento delle spettanze dovute) per presentare ricorso, pena la decadenza. Insomma un grosso aiuto alle aziende visto che il provvedimento avrebbe scoraggiato la proposizione di ricorsi contro un datore di lavoro per il quale si continuava ancora a lavorare. Inoltre, l’emendamento limitava il potere del giudice di correggere retribuzioni basse, anche in caso di evidente inadeguatezza 🡪  bastava che fossero congrue secondo il CCNL di riferimento, anche se questo comportava una possibile violazione del principio di retribuzione dignitosa, sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, secondo quanto sancisce l’articolo 36 della Costituzione.

Bene ha fatto il governo (ad onore del vero bersagliato a dovere) a fare dietrofront. La motivazione, ufficiale, è che «serve un dibattito articolato in Commissione» parlamentare per valutare la proposta e i tempi sono troppo ristretti (25 agosto 2025) per farlo adesso. 


Scappato pericolo? Almeno per ora. Con il ritiro dell’emendamento, resta ferma la disciplina attuale, secondo quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la famosa sentenza n. 26246/2022. Perciò il termine di 5 anni per far valere i crediti di lavoro ex art. 2948 c.c. (e dunque il momento utile per far valere le richieste di pagamento di tutte le spettanze retributive arretrate) – inizia a decorrere solo quando il rapporto di lavoro si conclude. I cinque anni a disposizione partono solo da quel momento, e non prima, come avrebbe voluto la norma ora ritirata.

Il ritiro dell’emendamento è una vittoria per la tutela dei lavoratori. Tentativi come questo ci ricordano che i diritti non sono acquisiti per sempre e che bisogna difenderli con fermezza ogni volta che vengono messi in discussione».


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