Priorità dei genitori lavoratori nella richiesta del part-time. Opportunità e limiti della Legge di Bilancio 2026
- azionesindacalefvg
- 8 mag
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La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) introduce una misura volta a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro per i genitori dipendenti, consentendo la trasformazione dei contratti a tempo pieno in contratti a tempo parziale. Il quadro normativo, tuttavia, presenta un perimetro di applicazione circoscritto e diversi vincoli

procedurali che ne limitano l’effettiva operatività. La norma (commi 214-218 dell’art. 1) riguarda esclusivamente i genitori lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo. Nel caso in cui il nucleo familiare comprenda figli con disabilità, non sono previsti limiti di età. La disposizione si applica anche nei casi di adozione e affidamento e, va detto, non riguarda i lavoratori domestici e gli apprendisti, per i quali il percorso formativo completo rappresenta l’elemento centrale del contratto. Entrambi i genitori possono effettuare richiesta del part-time, sia lavorando per lo stesso datore di lavoro sia per datori diversi. La riduzione dell’orario di lavoro deve essere almeno del 40%, e il part-time può essere organizzato sia orizzontalmente che verticalmente. È prevista, inoltre, la possibilità di rimodulare l’orario anche per chi ha già un contratto a tempo parziale.
Osservazione pratica: il numero di famiglie italiane con tre figli minori di dieci anni è relativamente basso e questo riduce la platea dei beneficiari (la norma risulta più significativa per le famiglie di cittadini stranieri). La legge, fate attenzione, prevede una priorità nella trasformazione, non un diritto automatico. Ciò significa che, nonostante l’esistenza degli incentivi, il datore di lavoro potrebbe non accogliere la richiesta. A titolo comparativo, la normativa italiana già riconosce diritti di priorità in altri casi, come: Lavoratori affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative gravi (art. 8, D.lgs. n. 81/2015); Lavoratori con figli conviventi fino a 13 anni o portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992. Pertanto, la priorità per i genitori numerosi si colloca nel contesto di misure complementari già previste dal legislatore.
Monte orario aziendale. Il datore di lavoro che accetta la trasformazione deve garantire che il monte orario complessivo in azienda non diminuisca. Le modalità per rispettare questa condizione sono due: Assumere un’altra persona a tempo parziale o pieno con orario almeno equivalente a quello ridotto (non è richiesta corrispondenza di qualifica o mansione); Riassegnare le ore di riduzione ad altri dipendenti già presenti, previo accordo. Per stimolare l’adesione, la legge prevede un esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore, fino a un massimo di 3.000 euro annui, per un periodo massimo di 24 mesi. L’agevolazione esclude i contributi INAIL e gli altri contributi “minori” quali: Contributi per TFR (art. 2120 c.c.); Contributi ai Fondi bilaterali, FIS, e Fondi delle Province autonome; Contributi per formazione continua (Fondi interprofessionali); Contributi di solidarietà per settori specifici (spettacolo, sportivi professionisti, trasporto aereo). L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni, salvo compatibilità con la deduzione del costo del lavoro in caso di incremento dell’organico (art. 4 D.lgs. n. 216/2023).
Operatività e attuazione La norma sarà operativa solo dopo l’emanazione di un Decreto Ministeriale concertato tra i Ministeri del Lavoro, della Famiglia e dell’Economia, norma che definirà le modalità per fruire dello sgravio contributivo. Il finanziamento iniziale è pari a 3,3 milioni di euro per il 2026, con importi maggiori previsti negli anni successivi. L’INPS è incaricato di monitorare l’andamento della misura e, in caso di superamento del tetto di spesa, sospendere ulteriori richieste.
Conclusioni. La misura rappresenta un passo verso una maggiore conciliazione tra vita familiare e lavoro, ma la sua efficacia è limitata dal numero ristretto di famiglie beneficiarie e dalla discrezionalità del datore di lavoro. Gli incentivi contributivi costituiscono un supporto importante, ma il successo della misura dipenderà anche dalle future disposizioni attuative.
Tabella riepilogativa
Voce | Descrizione |
Destinatari | Genitori lavoratori con almeno 3 figli conviventi di cui almeno uno sotto i 10 anni; senza limiti se figli con disabilità. Si applica anche in caso di adozione o affidamento. Esclusi lavoratori domestici e apprendisti. |
Tipo di misura | Priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (non diritto automatico). Part-time orizzontale o verticale. Riduzione minima: 40% dell’orario. Possibile rimodulazione anche per part-time esistenti. |
Durata del part-time | Fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo (salvo disabilità). Può essere applicato anche a contratti a tempo determinato. |
Monte orario aziendale | Non deve diminuire complessivamente. Possibili soluzioni: 1) assumere altro personale; 2) riassegnare ore ad altri dipendenti previo accordo. |
Incentivo datore di lavoro | Esonero contributivo del 100% dei contributi a carico del datore, fino a 3.000 €/anno, per un massimo di 24 mesi. Esclusi contributi INAIL e “minori” (TFR, Fondi bilaterali, formazione continua, solidarietà settore specifici). Non cumulabile con altre agevolazioni simili. |
Attuazione | Necessaria emanazione di D.M. concertato tra Ministeri del Lavoro, Famiglia e Economia. Termine previsto: 29 giugno 2026. |
Finanziamento | 3,3 milioni € per il 2026, incrementi previsti negli anni successivi. L’INPS monitora i limiti di spesa e può sospendere ulteriori richieste se superati. |
Osservazioni pratiche | Numero potenziale di beneficiari limitato. La misura è più rilevante per famiglie numerose, inclusi nuclei di cittadini stranieri. La trasformazione dipende dalla disponibilità del datore di lavoro. |
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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