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Quando il patto di stabilità è squilibrato nel lavoro subordinato.  Limiti di validità e nullità della clausola penale unilaterale

2 giorni fa
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La pronuncia del Tribunale di Roma del 15 aprile 2026 si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a scrutinare con particolare rigore la legittimità delle clausole di stabilità inserite nei contratti di lavoro subordinato, specie laddove esse risultino

strutturalmente squilibrate a danno del lavoratore. Il caso sottoposto all’attenzione del giudice capitolino concerneva la previsione di una clausola penale operante esclusivamente in favore del datore di lavoro, destinata a operare nell’ipotesi di dimissioni del dipendente prima di un determinato termine. Il  patto di stabilità costituisce un accordo accessorio al contratto di lavoro mediante il quale una o entrambe le parti si impegnano a non recedere dal rapporto per un periodo minimo prestabilito. Esso trova il proprio fondamento nell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., ma incontra limiti stringenti derivanti sia dalla disciplina lavoristica sia dai principi generali dell’ordinamento. In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la validità di tali patti purché siano rispettati determinati requisiti: la previsione di un interesse meritevole di tutela in capo al datore di lavoro (ad esempio, investimenti formativi rilevanti); la ragionevolezza della durata del vincolo; l’equilibrio sinallagmatico tra le parti, spesso garantito mediante la previsione di un corrispettivo o di vantaggi compensativi per il lavoratore.  Nel caso deciso dal Tribunale di Roma, la clausola prevedeva una penale a carico del solo lavoratore in caso di dimissioni anticipate, senza alcuna previsione speculare a carico del datore di lavoro né un effettivo vantaggio compensativo per il dipendente. Il giudice ha ritenuto tale previsione illegittima in quanto idonea a determinare una sproporzione ingiustificata tra le posizioni contrattuali. La decisione si fonda su una lettura sistematica di diverse disposizioni codicistiche: art. 2118 c.c., che disciplina il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo a ciascuna parte il diritto di recedere con preavviso; art. 2119 c.c., che consente il recesso per giusta causa senza preavviso; art. 1382 c.c., in materia di clausola penale, la quale non può tradursi in uno strumento vessatorio o punitivo svincolato da un effettivo pregiudizio; art. 1322 c.c., che limita l’autonomia negoziale alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento; art. 1362 c.c., richiamato dal Tribunale per l’interpretazione della volontà contrattuale.  Il giudice ha evidenziato come l’ordinamento già appronti una tutela per il datore di lavoro in caso di dimissioni improvvise, rappresentata dall’obbligo di preavviso o dalla corresponsione della relativa indennità sostitutiva. L’introduzione di una ulteriore penale, non giustificata da un interesse specifico e priva di reciprocità, finisce dunque per duplicare ingiustificatamente la tutela datoriale. La decisione appare coerente con l’elaborazione della Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che: i patti di stabilità sono validi solo se assistiti da un corrispettivo adeguato o da un interesse concreto del datore (Cass. civ., sez. lav., n. 18376/2014); la clausola penale deve essere proporzionata e non può tradursi in una limitazione eccessiva della libertà del lavoratore di recedere (Cass. civ., sez. lav., n. 23733/2007); **è nulla la clausola che realizzi un vincolo meramente coercitivo, in contrasto con i principi costituzionali di libertà del lavoro (artt. 4 e 36 Cost.).  In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la legittimità del patto di stabilità è subordinata alla presenza di un equilibrio contrattuale effettivo, il quale viene meno quando la clausola si traduce in una mera penalizzazione unilaterale del lavoratore.


Il ruolo della contrattazione collettiva e delle circolari amministrative. Sul piano delle fonti secondarie, le circolari ministeriali in materia di lavoro non disciplinano in modo diretto i patti di stabilità, ma offrono indicazioni rilevanti in tema di dimissioni e risoluzione del rapporto. In particolare, le circolari del Ministero del Lavoro relative alla procedura telematica delle dimissioni (tra cui la circ. n. 12/2016 e successive indicazioni operative) ribadiscono la centralità della libertà e volontarietà dell’atto di recesso del lavoratore, in funzione di contrasto a pratiche elusive o coercitive. Tali principi, sebbene riferiti a un diverso ambito, rafforzano l’idea che qualsiasi meccanismo contrattuale volto a comprimere indebitamente tale libertà debba essere valutato con sospetto. Inoltre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha più volte richiamato l’attenzione sulla necessità di verificare la non vessatorietà delle clausole contrattuali nei rapporti di lavoro subordinato, specie quando incidono su diritti fondamentali del lavoratore. La pronuncia in esame valorizza implicitamente il principio di proporzionalità quale criterio di valutazione della clausola penale. Il giudice, infatti, non si limita a rilevare l’assenza di reciprocità, ma sottolinea l’inutilità della clausola rispetto alle tutele già previste dall’ordinamento. Ne deriva che il sindacato giudiziale sui patti di stabilità non si arresta alla verifica formale della loro esistenza, ma si estende alla loro funzione concreta, con possibilità di disapplicazione o nullità parziale qualora essi risultino privi di causa concreta, eccessivamente onerosi per una sola parte e duplicativi di tutele già previste dalla legge. 


Concludendo. La clausola di stabilità, per essere legittima, deve inserirsi in un equilibrio sinallagmatico reale e non può ridursi a una penale unilaterale sganciata da un interesse concreto e meritevole. In assenza di tali presupposti, come nel caso di specie, la clausola risulta illegittima e le somme eventualmente trattenute devono essere restituite, riaffermando così il principio secondo cui il diritto del lavoro continua a rappresentare un ambito in cui l’autonomia privata è necessariamente conformata da esigenze di tutela sostanziale della parte debole del rapporto.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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