Quando le vessazioni del datore di lavoro diventano stalking.
- azionesindacalefvg
- 30 gen
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Nel panorama giurisprudenziale italiano è ormai principio consolidato che il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. possa essere integrato anche in ambito lavorativo, quando le condotte vessatorie superano la soglia del mero conflitto professionale e si traducono in una pressione psicologica sistematica e intimidatoria. La fattispecie è stata più

volte letta dalla Corte di cassazione come reato abituale di evento: non rileva il singolo episodio, ma la reiterazione di comportamenti che producano nella vittima uno degli eventi tipici previsti dalla norma, ossia: un grave e perdurante stato di ansia o di paura; un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine; **la costrizione a modificare le proprie abitudini di vita. Secondo orientamento costante (ex multis, Cass. pen., sez. V, n. 41461/2016; Cass. n. 17795/2017), sono sufficienti anche solo due episodi, purché idonei, per intensità e contesto, a determinare l’evento tipico.
(vessazioni del datore di lavoro) Immaginiamo la situazione di una dipendente amministrativa di una cooperativa sociale, sottoposta da tempo a: osservazioni continue e svalutanti sul proprio operato; contestazioni disciplinari pretestuose, avviate in violazione dei criteri di proporzionalità e correttezza; rimproveri pubblici accompagnati da bestemmie e frasi umilianti; un clima di costante intimidazione proveniente direttamente dal presidente della cooperativa. La lavoratrice, logorata psicologicamente, inizia a recarsi al lavoro con forte ansia, evita contatti diretti con il presidente, modifica turni o chiede ferie per sottrarsi alle situazioni più stressanti, manifesta disturbi del sonno e difficoltà di concentrazione. In questo caso siamo al cospetto di una tipica dinamica che, se provata, può integrare non solo un mobbing civilistico, ma anche il reato di stalking in ambito lavorativo, come riconosciuto da numerose pronunce (Cass. pen., sez. V, n. 20895/2019; Cass. n. 31273/2020).
Nessuna perizia obbligatoria: ha buon valore il racconto della vittima. Uno degli snodi centrali, ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, è che la prova dello stato d’ansia o della paura non richiede necessariamente certificazioni mediche o perizie psichiatriche. Il giudice può desumere l’evento tipico dal racconto della persona offesa, se ritenuto intrinsecamente credibile; dai comportamenti conseguenti (assenze dal lavoro, richieste di spostamento, mutamento delle abitudini); da riscontri esterni anche indiretti (colleghi, familiari, messaggi, mail, registrazioni). La Cassazione ci ricorda che le dichiarazioni della persona offesa, se vagliate con particolare rigore e prive di contraddizioni, possono da sole fondare la condanna (Cass. pen., sez. III, n. 48217/2014; sez. V, n. 11945/2020). Nel contesto lavorativo, assumono rilievo: e-mail o note interne dal tono intimidatorio; verbali disciplinari strumentali; registrazioni di colloqui, lecite se effettuate da chi vi partecipa (Cass. pen., sez. un., n. 36747/2003; Cass. n. 5241/2019); testimonianze di colleghi che abbiano assistito ai rimproveri o percepito il clima vessatorio. Le condotte accessorie: molestie e bestemmie. Le bestemmie e le espressioni volgari rivolte alla lavoratrice, oltre a rafforzare il quadro persecutorio possono integrare l’illecito amministrativo di cui all’art. 724 c.p.; concorrono a qualificare le condotte come moleste ex art. 660 c.p.; costituiscono grave violazione dei doveri datoriali di tutela della dignità del lavoratore. Sul piano civilistico, tali comportamenti si pongono in frontale contrasto con l’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore.
Diritto del lavoro e abuso del potere disciplinare. Le contestazioni disciplinari ingiustificate devono essere lette anche alla luce dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), che impone tipicità, proporzionalità e contraddittorio, dell’art. 2106 c.c., che limita il potere sanzionatorio al rispetto della gravità dell’infrazione. Quando il potere disciplinare viene piegato a fini persecutori, esso diventa uno strumento di pressione psicologica e concorre a integrare la condotta di stalking.
L’ammonimento del Questore🡪 possibile prima della querela. L’istituto è previsto dall’art. 8 del D.L. 11/2009, convertito in L. 38/2009 ed è applicabile proprio ai casi di atti persecutori 🡪 può essere richiesto (ma) prima della querela. Con esso la persona offesa espone i fatti al Questore. Se i fatti sono ritenuti fondati, il Questore convoca l’autore e lo ammonisce formalmente a cessare le condotte. L’ammonimento è un atto amministrativo, ma con forte valore preventivo. È ammissibile anche in ambito lavorativo, purché le condotte astrattamente integrino lo stalking. Effetti rilevanti🡪 se dopo l’ammonimento le condotte proseguono, il reato diventa procedibile d’ufficio; la violazione costituisce circostanza aggravante ai sensi dell’art. 612-bis, comma 4, c.p.; rafforza notevolmente il quadro probatorio in un eventuale processo. Limite🡪 L’ammonimento non è più richiedibile se è già stata presentata querela per i medesimi fatti. In una prospettiva strategica, per chi esita ad attivare subito il penale, l’ammonimento rappresenta uno strumento rapido, a basso impatto emotivo iniziale ma giuridicamente significativo.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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