Retribuzioni agevolate nel 2026. Aumenti contrattuali, premi di risultato e lavoro notturno, festivo e a turni.
La legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di bilancio 2026, ha introdotto o rafforzato alcune forme di tassazione agevolata applicabili a determinate componenti della retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato. Le misure riguardano ambiti tra loro distinti: a) gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, b) i premi di risultato e le somme derivanti dalla partecipazione agli utili, nonché c) alcune maggiorazioni e indennità collegate al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni. Ciascuna agevolazione ha propri presupposti, limiti reddituali, limiti di importo e un diverso periodo di applicazione. Le disposizioni in esame sono state oggetto di specifici chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 e, successivamente, con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026. Vediamole, in estrema sintesi.

Gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali: Retribuzioni agevolate nel 2026; imposta sostitutiva del 5%. Una delle novità più rilevanti riguarda gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Per tali incrementi, l'articolo 1, comma 7, della legge n. 199/2025 prevede, in luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, un'imposta sostitutiva del 5 per cento. L'agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano conseguito, nell'anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. La disposizione opera salva espressa rinuncia scritta del lavoratore. Un aspetto importante, chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è che assume rilievo il momento in cui l'incremento viene corrisposto. Sono quindi agevolabili gli incrementi erogati nel corso del 2026 anche quando il rinnovo contrattuale preveda aumenti articolati in più tranche e una parte dell'incremento abbia decorrenza economica precedente. La circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 ha inoltre precisato che possono rientrare nell'agevolazione determinati incrementi riferiti ad annualità precedenti, purché corrisposti nel 2026, mentre restano escluse le somme corrisposte a titolo di una tantum
Premi di risultato e partecipazione agli utili: l'aliquota dell'1 per cento nel 2026 e nel 2027. Diversa è la disciplina dei premi di risultato. Il regime agevolato dei premi di risultato trova la propria disciplina di base nell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La normativa riguarda premi di ammontare variabile collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, secondo criteri misurabili e verificabili. Per i premi e le somme di partecipazione agli utili erogati negli anni 2026 e 2027, la legge n. 199/2025 ha previsto una significativa riduzione dell'imposta sostitutiva: entro il limite complessivo di 5.000 euro, l'aliquota è infatti ridotta all'1 per cento. (il lavoratore, poi, deve avere percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro di importo non superiore a €. 80000). L'accesso alla tassazione agevolata richiede, tra l'altro, che il premio sia collegato alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale e che ricorrano le condizioni previste dalla disciplina specifica. La documentazione dell'Agenzia delle Entrate conferma inoltre la necessità del deposito telematico del contratto collettivo secondo le modalità previste dalla normativa. L'aliquota dell'1 costituisce, pertanto, una riduzione temporanea dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi agevolabili erogati nel 2026 e nel 2027. Cosa accade dopo il 2027? La riduzione all'1 per cento è espressamente riferita ai premi erogati negli anni 2026 e 2027. Ne consegue che, in assenza di ulteriori interventi legislativi, dal 2028 tornerà ad applicarsi la disciplina ordinaria prevista dalla normativa strutturale sui premi di risultato, con l'imposta sostitutiva del 10 per cento entro il limite generale previsto dalla legge (€ 3000). È quindi importante distinguere ciò che è stabilito dalla legge vigente da eventuali future proroghe.
Lavoro notturno, festivo e a turni: imposta sostitutiva del 15 per cento. Una terza e distinta agevolazione riguarda alcune componenti della retribuzione legate alla particolare collocazione temporale della prestazione lavorativa. Per il solo periodo d'imposta 2026, l'articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199/2025 prevede un'imposta sostitutiva del 15 per cento, entro il limite annuo di 1.500 euro, sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno; maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL; indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL. L'agevolazione è destinata ai lavoratori che abbiano conseguito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. La legge stabilisce inoltre che non rientrano nell'agevolazione i compensi che, anche se formalmente qualificati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Restano inoltre ferme, in via generale, le ordinarie regole contributive previdenziali e assistenziali.
Una misura distinta per il settore turistico. La legge n. 199/2025 prevede inoltre una misura specifica per il settore turistico, che non deve essere confusa con l'imposta sostitutiva del 15 per cento appena esaminata. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, non concorrente alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 40.000 euro. In questo caso il beneficio non consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento: si tratta, tecnicamente, di un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito. Inoltre, diversamente dall'agevolazione generale prevista dai commi 10 e 11, il trattamento integrativo speciale del settore turistico è riconosciuto su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025.
Riassumendo
Tipologia di somma | Regime agevolato | Periodo | Limite |
Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali | 5% | 2026 | reddito 2025 ≤ 33.000 € |
Premi di risultato e partecipazione agli utili | 1% | 2026-2027 | fino a 5.000 € |
Maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, festivo e a turni | 15% | 2026 | fino a 1.500 €; reddito 2025 ≤ 40.000 € |
Trattamento speciale turismo | 15% integrativo | 1° gennaio-30 settembre 2026 | reddito 2025 ≤ 40.000 € |
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