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Richiede i permessi 104 per assistere la mamma: datore la perseguita.


Anita, 35 anni, lavoratrice assunta a tempo indeterminato per la gestione di una struttura ricettiva, viene rimproverata dal suo datore di lavoro per l’uso frequente dei permessi ex legge 104/1992 (richiesti per assistere la madre disabile grave) e le continue malattie – sempre debitamente certificate. Questi incessanti richiami le hanno causato uno stato di stress profondo, con conseguenze sul sonno, sulla gestione familiare e sull’esistenza stessa. Anita, per difendere i suoi diritti   ha fatto ricorso al team di Azione Sindacale, che dopo aver adeguatamente istruito la sua pratica, ha aperto un contenzioso vincente con l’azienda datrice di lavoro.


Anita ha diritto a tre giorni mensili di permesso retribuito, frazionabili anche ad ore, per l’assistenza della madre disabile grave. 


Questi permessi sono coperti da contribuzione figurativa e non possono influire sulla carriera o sulla retribuzione della dipendente. Il datore di lavoro non può sindacare né ostacolare l’utilizzo di queste provvidenze sociali, purché regolarmente documentate e fruite nel rispetto della legge. Ogni comportamento ritorsivo rispetto al loro corretto utilizzo configura una condotta discriminatoria.  L’art. 33 comma 5 della Legge 104/1992 vieta al datore di lavoro di trasferire il caregiver (Anita) senza il suo consenso, salvo comprovate e residuali condizioni tecniche, organizzative o produttive. Secondo la normativa (d.lgs. n. 62/2024, art. 5‑bis) e la più recente giurisprudenza, al datore di lavoro è richiesto di individuare adeguamenti organizzativi ragionevoli per garantire al caregiver di conciliare lavoro e cura (un orario di lavoro più calzante con le esigenze di assistenza del disabile, lo smart working, laddove compatibile con la mansione del caregiver, una sede più vicina al luogo di residenza…). In soccorso del caregiver convergono anche il Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità e la normativa europea (Direttiva 2000/78/CE, D.lgs. 216/2003) che impongono al datore di lavoro di evitare prassi apparentemente neutrali ma che comportano svantaggi ai lavoratori disabili e ai loro caregiver).  La Corte di Cassazione ha poi sottolineato che fruire dei permessi ex legge 104 è un diritto soggettivo pieno, e solo in caso di abuso comprovato (uso fraudolento) il datore può intervenire. La finalità assistenziale di permessi in esame è di fatto presunta, senza dover dimostrare l’attività che viene svolta (Cass. ord. n. 7306/2023)

 

I ripetuti e ingiustificati richiami e rimproveri indirizzati ad Anita, hanno generato alla dipendente un forte stress, la compromissione della salute e accertate difficoltà nella vita familiare e di relazione, tanto da ipotizzare una forma di mobbing o di straining con responsabilità ex art. 2087 c.c., senza escludere peraltro  lo stalking (atti persecutori ex art.612 bis c.p.),  il reato che si caratterizza quando una serie di condotte reiterate, minacce e/o molestie, cagionano nel destinatario un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenerano un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona allo stesso legata da relazione affettiva o (ancora) lo costringono ad alterare le proprie abitudini di vita)

 

Considerando l’insensibilità dimostrata dal datore di lavoro a raggiungere una conciliazione con accorgimenti ragionevoli, subito tentata dal sindacato, gli uomini di Azione Sindacale, scartata la consueta denuncia all’Ispettorato del Lavoro, hanno scelto di portare il contenzioso nelle aule del Tribunale. L’azienda ha una precisa responsabilità contrattuale (ex art. 2087 c.c.) che la obbliga a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (ampiamente violata). I continui rimproveri per l’uso dei permessi 104, hanno palesemente vulnerato il D.lgs. 216/2003 (attuazione della Direttiva europea antidiscriminazione sul lavoro). La violenza del comportamento aziendale e la presenza di una condotta sistematica e persecutoria ai danni di Anita, sono inaccettabili

 

La partita aperta da Azione Sindacale Udine, per la signora Anita ha avuto un buon esito (anche se siamo ancora al primo grado di giudizio).  Il magistrato, esaminati gli atti e sentite le parti, ha accolto il nostro ricorso, ritenendo che i continui rimproveri e le pressioni esercitate dal datore di lavoro in merito all’utilizzo dei permessi ex L. 104/1992 e alle assenze per malattia – entrambe pienamente legittime e debitamente documentate – abbiano determinato un ambiente lavorativo ostile e lesivo della dignità personale e professionale della lavoratrice. Il comportamento datoriale configura una condotta vessatoria incompatibile con i principi di correttezza e buona fede ex art. 2087 c.c. Per tali motivi, il Tribunale ha condannato l’azienda oltre alla adozione di misure correttive idonee a garantire il pieno rispetto dei diritti della lavoratrice, anche al  risarcimento dei danni patrimoniali (mancata progressione di carriera e ristoro delle spese mediche e psicologiche sostenute per curare il suo disagio)  e non patrimoniali (danno biologico per sofferenza psico-fisica:   danno  morale  -  l’afflizione legata all’umiliazione e al clima lavorativo ostile -;anno esistenziale - peggioramento della qualità della vita familiare e sociale-) procurati , il tutto quantificato in complessivi euro 25.000.

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