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Rinnovi dei CCNL e flat tax al 5%. Cosa cambia per i lavoratori dipendenti. Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con l’arrivo dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), per milioni di lavoratori dipendenti il tema degli aumenti retributivi si intreccia con quello della tassazione

agevolata. A fare chiarezza sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2026, che spiega come e su quali voci applicare l’imposta sostitutiva del 5 per cento prevista dalla normativa sugli incrementi contrattuali. Gli effetti concreti di questi chiarimenti si rifletteranno soprattutto nelle buste paga di aprile, spesso attraverso conguagli fiscali che potranno essere visibili anche nei cedolini elaborati a maggio.


Perché gli aumenti si vedono (meglio) da aprile. Molti datori di lavoro non sono stati in grado di applicare subito, nei primi mesi dell’anno, la tassazione agevolata. La ragione è tecnica: la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha richiesto ricalcoli puntuali delle singole voci retributive, distinguendo con precisione tra ciò che può beneficiare dell’aliquota ridotta e ciò che resta soggetto a tassazione ordinaria. Da qui la necessità di ricalcolare gli arretrati e applicare i corretti conguagli fiscali, operazioni che si concentrano fisiologicamente nelle elaborazioni di aprile.


Imposta sostitutiva del 5%. Capire su cosa si applica. Rinnovi dei CCNL e flat tax al 5%. Il primo chiarimento fondamentale riguarda l’ambito oggettivo dell’agevolazione. L’aliquota del 5% non si applica a tutti gli aumenti in senso lato, ma solo a quelli che rispettano requisiti ben precisi. Sono agevolati: gli incrementi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale; gli aumenti dei minimi tabellari; gli arretrati contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL; le quote di incremento che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia nelle dodici mensilità ordinarie, nella tredicesima e nella quattordicesima, se prevista. In altri termini, ciò che conta non è il momento del pagamento, ma la natura strutturale e fissa dell’aumento, purché riconducibile al rinnovo del contratto nazionale.


Superminimo assorbibile: l’agevolazione non si perde. Un punto di particolare interesse, per molti lavoratori, riguarda il superminimo individuale. La circolare chiarisce che l’agevolazione spetta anche quando l’aumento contrattuale viene assorbito dal superminimo, totalmente o parzialmente. Questo significa che anche se l’aumento non si traduce in un incremento “visibile” dello stipendio netto, il datore di lavoro deve comunque individuare la quota teorica di aumento contrattuale e su tale quota va applicata l’imposta sostitutiva del 5%. Un chiarimento importante, che evita penalizzazioni fiscali per chi ha trattamenti individuali migliorativi rispetto ai minimi contrattuali.


Malattia, maternità, infortunio: quando si applica il 5%.  L’agevolazione non viene meno, automaticamente, in presenza di assenze tutelate. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il beneficio spetta in caso di malattia, durante la maternità o paternità e in caso di infortunio sul lavoro, limitatamente alla parte di retribuzione integrata dal datore di lavoro.Restano invece escluse le somme corrisposte direttamente dagli enti previdenziali, perché non configurabili come retribuzione datoriale.


Le voci escluse. Non tutto ciò che aumenta con il rinnovo contrattuale beneficia della flat tax. Sono infatti espressamente escluse le componenti riconducibili alla retribuzione indiretta o variabile, anche se influenzate dall’incremento dei minimi. Restano quindi soggetti a IRPEF ordinaria gli scatti di anzianità, i compensi per lavoro straordinario, le indennità variabili e le maggiorazioni legate a turni, orari o prestazioni aggiuntive.


Cosa bisogna controllare in busta paga. Alla luce dei chiarimenti ufficiali, il lavoratore dovrebbe verificare che gli arretrati contrattuali siano tassati al 5%, la quota di aumento confluita in tredicesima e quattordicesima sia agevolata, eventuali assorbimenti dal superminimo non abbiano fatto perdere il beneficio e le voci escluse siano correttamente tassate con aliquota ordinaria. La presenza di conguagli positivi nel cedolino di aprile è spesso il segnale che l’azienda ha applicato correttamente la circolare. È bene ricordare che l’imposta sostitutiva del 5% non è automatica né generalizzata: si applica solo nei limiti definiti dalla legge e chiariti dall’Amministrazione finanziaria. Per questo motivo, il controllo della busta paga e il supporto di strutture sindacali o consulenziali restano strumenti fondamentali per garantire il corretto riconoscimento del beneficio


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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