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Riscattare i periodi lavorati in nero. La prova del rapporto di lavoro, presupposto fondamentale per il riscatto


Il riscatto contributivo tramite rendita vitalizia ex art.13 L. 1338/1962 è un istituto che consente di sanare periodi di lavoro non coperti da contribuzione, anche prescritti, attraverso una procedura che porta alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile. La finalità è quella di permettere al lavoratore di ottenere la copertura contributiva (ai fini pensionistici) dei periodi in cui ha lavorato senza che siano stati versati contributi da parte del datore di lavoro. La norma di riferimento è l’art.  13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, che dispone: “Quando sia accertato che, per omissione del datore di lavoro, non siano stati versati contributi per periodi di lavoro effettivamente prestato, è data facoltà di costituire una rendita vitalizia reversibile in favore del lavoratore, a copertura dei periodi non coperti da contribuzione.” L’onere della prova ricade sul lavoratore che intenda ottenere la rendita. La prova deve riguardare: Esistenza del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Durata del rapporto. Retribuzione effettivamente percepita. Secondo la Circolare INPS n. 78/2019, è necessaria la presentazione di “documentazione con data certa, redatta all’epoca dei fatti”, per evitare costruzioni ad hoc successive. Ecco una elencazione esemplificativa dei documenti ammessi: Buste paga. Bonifici bancari o altri pagamenti tracciabili di stipendi. Libretto di lavoro. Lettere di assunzione o licenziamento. Libri paga o matricola (se recuperabili). Comunicazioni aziendali indirizzate al lavoratore. Verbali ispettivi di enti pubblici (es. Ispettorato del lavoro, GdF, INPS).  La documentazione deve essere coeva al periodo lavorato. Documenti creati successivamente non hanno valore.


Ecco due esempi concreti, Caso 1 – Buste paga. Mario ha lavorato in una piccola officina meccanica tra il 1992 e il 1997. Il titolare non lo ha mai regolarmente assunto. Tuttavia, Mario ha conservato alcune buste paga datate del 1993 e 1994, estratti conto bancari che mostrano accrediti mensili regolari dallo stesso soggetto.  Mario può avviare l’iter presso l’INPS per ottenere il riconoscimento di quel periodo ai fini pensionistici tramite rendita vitalizia, allegando questa documentazione.  Caso 2 – Solo testimoni.  Lucia ha lavorato in nero in una sartoria tra il 1985 e il 1990. Non ha documentazione, ma ha contatti con due ex colleghe disposte a testimoniare.  L’INPS non accetterà la domanda, in quanto le dichiarazioni testimoniali non sono considerate sufficienti in assenza di documenti. Lucia dovrà eventualmente agire in giudizio per fare valere le prove testimoniali.


La giurisprudenza sul valore della prova testimoniale. La posizione dell’INPS. L’INPS non accetta la sola prova testimoniale, se non come elemento accessorio rispetto a prove documentali certe; questo per evitare comportamenti fraudolenti e “testimonianze incrociate”. Ricordiamo, però 🡪  Cassazione Civile, sez. Lavoro, sent. n. 3615/1994🡪 “L’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ancorché non documentato, può essere provata con ogni mezzo, comprese le prove testimoniali, purché precise, circostanziate e non contrastanti con eventuali risultanze documentali.”🡪 Corte Costituzionale, sent. n. 568/1989🡪 Riconosce la possibilità di utilizzare mezzi di prova anche non scritti, ritenendo che l’interpretazione troppo restrittiva dell’art. 13 L. 1338/1962 violerebbe i principi di eguaglianza e tutela del lavoratore ex art. 3 e 38 Cost.  In ogni caso l’esistenza del rapporto deve essere certa, non solo verosimile.  Quindi:🡪 Il giudice può valorizzare le testimonianze di ex colleghi, clienti, fornitori. È fondamentale che i testimoni abbiano lavorato effettivamente in quel periodo (registrazione INPS verificabile). Se il giudice accerta la sussistenza del rapporto, può ordinare la costituzione della rendita vitalizia anche contro il parere dell’INPS.


La causa contro l’Inps.  Quando l’INPS respinge la domanda (ad esempio per insufficienza di prove), il lavoratore può proporre ricorso giudiziale dinanzi al Tribunale del Lavoro, chiedendo il riconoscimento del rapporto e la costituzione della rendita. Norme processuali applicabili🡪 Art. 442 ss. c.p.c. – Rito del lavoro.  Onere probatorio in capo al ricorrente (lavoratore). Possibilità di chiedere al giudice l’accesso agli archivi (Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, vecchi registri fiscali). 


In conclusione. Il riscatto contributivo per lavoro in nero è uno strumento importante ma non automatico: richiede rigorosa prova del rapporto di lavoro e dei suoi elementi essenziali. Serve documentazione con data certa e coeva al rapporto. Le testimonianze sono valide solo in giudizio e in via sussidiaria.  L’azione giudiziaria è spesso l’unica strada se mancano prove documentali. La giurisprudenza tende ad ampliare i mezzi di prova, ma richiede certezza oggettiva.


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