"RSA, svolta storica: ora paga lo Stato! Famiglie sollevate dai costi della retta"
- azionesindacalefvg
- 20 ago
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È arrivata, finalmente, una sentenza che sta facendo discutere e, soprattutto, tirare un sospiro di sollievo a migliaia di famiglie italiane: il costo del ricovero in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) deve essere interamente coperto dal Servizio Sanitario Nazionale. Questa decisione potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nel panorama dell’assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti.

Fino ad oggi, infatti, in moltissimi casi i costi delle RSA – spesso superiori ai 2.000 euro mensili – erano a carico (totalmente o parzialmente) delle famiglie, con conseguenze economiche drammatiche per molti nuclei familiari. Ora, grazie a questa ordinanza, si apre la strada a una maggiore tutela dei diritti dei pazienti e dei loro cari. La Corte, nel caso di specie, ha richiamato l’articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale e dovere della società. La sentenza ha ribadito che l’assistenza sanitaria deve essere garantita a tutti, indipendentemente dalla condizione economica. Le implicazioni sono enormi: non solo chi oggi ha un familiare ricoverato potrà chiedere il rimborso delle somme versate indebitamente, ma anche chi ha già pagato in passato potrebbe fare ricorso per ottenere un rimborso, aprendo potenzialmente la strada a migliaia di richieste in tutta Italia. I legali esperti in diritto sanitario consigliano di conservare tutta la documentazione relativa ai pagamenti delle rette e di rivolgersi a un avvocato per valutare la possibilità di avviare un’azione legale. Nel frattempo, si attende una presa di posizione ufficiale da parte del Ministero della Salute e delle Regioni.
Nello specifico: La Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 1644/2025) ha stabilito che, quando l’assistenza di base è indispensabile per rendere possibile un percorso di cure sanitarie, l’intero costo del ricovero deve essere sostenuto dal Servizio Sanitario Regionale, senza oneri per la famiglia.
Cosa sono le residenze sanitarie assistenziali? Le RSA sono strutture dedicate a persone non autosufficienti che necessitano di un’assistenza continuativa, integrando cure mediche e supporto alla vita quotidiana. La c.d. “retta” è l’importo giornaliero che copre tutti i servizi previsti dalla struttura, ovvero trattamenti sanitari (visite mediche, assistenza infermieristica, riabilitazione), aiuto nelle attività di base, vitto e alloggio.
Il quadro normativo di riferimento è duplice: il DPCM 14 febbraio 2001 disciplina la ripartizione delle spese in ambito socio-sanitario, mentre i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), aggiornati con il DPCM 12 gennaio 2017, definiscono quali prestazioni devono essere garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La divisione dei costi: quota sanitaria e quota sociale. La legge distingue tre tipologie di prestazioni: sanitarie a rilevanza sociale, integralmente a carico delle ASL; sociali a rilevanza sanitaria, di competenza comunale con possibile compartecipazione dell’utente; **socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, che ricadono totalmente sul fondo sanitario. Proprio quest’ultima categoria costituisce il fulcro della sentenza dei giudici milanesi: se il trattamento terapeutico richiede, in modo indissolubile, anche l’assistenza di base, allora l’intero costo va imputato al SSN.
Il caso 🡪 Tutto parte dal ricorso di un uomo a cui era stata chiesta una somma di oltre 26.000 euro per il ricovero della madre in RSA. La donna soffriva di demenza senile, gravi deficit cognitivi, diabete e altre patologie croniche. Nonostante un contratto firmato con la struttura, il figlio sosteneva che, in base al DPCM del 2001, la madre fosse esonerata dal pagamento, visto che il suo caso rientrava tra quelli in cui assistenza e cure sono inscindibili.La RSA, invece, richiedeva il pagamento del 50% dei costi, visto che la restante parte era stata già coperta dalla Regione. Il Magistrato di Milano, in primo grado, aveva respinto il ricorso, sostenendo che la donna fosse affetta “solo da un deficit cognitivo moderato” e non da Alzheimer. La stessa, inoltre, era autonoma in varie attività della vita quotidiana, per cui l’assistenza richiesta non aveva un legame così stretto con le cure sanitarie. La svolta in Appello. La Corte d’Appello di Milano ha ribaltato la sentenza, accogliendo le argomentazioni del ricorrente e dichiarando nullo il contratto. Secondo i giudici, le prestazioni erogate rientravano nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, come definite dal DPCM 14 febbraio 2001 e già in passato riconosciute dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 33394 del 19 dicembre 2024, ove gli Ermellini avevano statuito che “nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" all'attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni (di natura diversa) debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito. Dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione, l'intervento sanitario-socioassistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato”.
La Corte d’Appello ha anche richiamato un’altra pronuncia della Cassazione, la n. 2038/2023, in cui la Suprema Corte ha affermato che, per rendere la prestazione assistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria, è sufficiente che siano erogate prestazioni sanitarie collegate. Il principio chiave ribadito è che, quando le cure sanitarie non possono essere fornite senza l’assistenza di base, quest’ultima assume natura sanitaria a tutti gli effetti. In tali situazioni, il ricovero deve essere completamente finanziato dal sistema pubblico, indipendentemente dal tipo di patologia.
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