Se il licenziamento è motivato da una negligenza episodica, l’esito giudiziario è quasi scontato: Reintegra del lavoratore
- azionesindacalefvg
- 14 nov 2025
- Tempo di lettura: 3 min
L’articolo che segue risponde alla signora Lorenza di Tolmezzo (UD) che ci scrive “Mi è stata contestata una negligenza sul lavoro: ho dimenticato di aggiornare un registro operativo interno relativo a un’operazione già conclusa. Se dovessero licenziarmi per questo fatto, potrei ottenere la reintegra o solo un risarcimento economico nel caso di dichiarata illegittimità del provvedimento?” Cara Lorenza, non precipitare la situazione. La tua domanda tocca un punto centrale del diritto del lavoro: la proporzionalità tra la condotta addebitata e la sanzione disciplinare, in particolare quando si parla di licenziamento per negligenza. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29341 del 2025, ha ribadito un principio molto importante: Se la condotta del lavoratore, pur costituendo una violazione disciplinare, rientra tra quelle punite dal CCNL con sanzioni conservative (come il rimprovero, la multa o la sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 10 giorni), il

licenziamento è illegittimo e spetta la reintegra.
Il principio affermato dalla Cassazione (ord. n. 29341/2025). Nel caso deciso, un lavoratore era stato licenziato per negligenza — aveva violato una prassi interna di registrazione dei controlli — ma il CCNL di riferimento (Turismo e pubblici esercizi) non prevedeva quella condotta specifica tra le mancanze punibili con il licenziamento. La Corte ha chiarito che il giudice non può limitarsi a dire che la condotta non è prevista dal contratto collettivo ma deve valutare se la condotta possa essere ricondotta — per analogia o per equivalenza — a una delle categorie generali di infrazioni disciplinari previste con sanzioni conservative. In altre parole, se il CCNL è “elastico” o generico, spetta al giudice “sussumere” (cioè ricondurre) il fatto concreto a una delle ipotesi astratte previste dal contratto collettivo. Se la condotta rientra in una di quelle ipotesi meno gravi, la reintegra è obbligatoria, ai sensi dell’art. 18, comma 4, Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).
Altri precedenti conformi. Questo principio non è isolato. La Cassazione lo aveva già affermato in più occasioni: Cass. n. 12365/2019🡪 il licenziamento è illegittimo se la condotta rientra, anche per analogia, tra le mancanze punibili con sanzioni conservative;
Cass. n. 31347/2022🡪 in presenza di un CCNL con clausole generiche, il giudice deve compiere una valutazione di sussunzione e non può fermarsi al solo dato letterale; Cass. n. 11665/2023🡪 – la reintegra è dovuta quando la sproporzione tra infrazione e sanzione emerge in base ai criteri fissati dal contratto collettivo.
Più nel dettaglio. Se l’azienda considera il fatto come grave negligenza e procede con un licenziamento disciplinare, sappi che il giudice — applicando il principio della Cass. 29341/2025 — deve verificare se (a suo giudizio) la negligenza sia di tipo lieve o grave, e soprattutto se rientra (ammesso che sia evidenziata) tra le ipotesi del CCNL punite con sanzioni conservative o risolutive. Se rientra o il giudice, per analogia, ritiene che rientri tra le infrazioni conservative il licenziamento sarà giudicato sproporzionato e il magistrato disporrà la reintegra e un probabile risarcimento economico.
Differenza tra reintegra e indennizzo. Reintegra del lavoratore(art. 18, comma 4, Stat. Lav.) → scatta quando la condotta rientra tra quelle punibili con sanzione conservativa. Il lavoratore riottiene il posto e gli arretrati. Tutela indennitaria (art. 18, comma 5) → si applica quando il licenziamento è illegittimo per altri motivi (vizi formali), ma non è prevista la reintegra. Nel tuo caso, cara Lorenza, se la negligenza è episodica, non dolosa e non ha provocato danni rilevanti o violazioni di norme di vigilanza, il licenziamento sarebbe manifestamente sproporzionato, e quindi avresti diritto alla reintegra.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti