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Se mi ammalo durante il periodo di preavviso dopo aver dato le dimissioni. Cosa succede al mio rapporto di lavoro?»

12 giu
Tempo di lettura: 2 min

Rispondiamo a Fabrizio che ci scrive: Ho presentato le dimissioni volontarie e il mio rapporto di lavoro dovrebbe terminare il 30 settembre. mi ammalo durante il periodo di preavviso dopo aver dato le dimissioni e il medico mi rilasciasse il certificato, potrei coprire quei giorni con l'assenza per malattia? La data di cessazione del rapporto rimarrebbe invariata oppure verrebbe rinviata?


Risponde la Redazione di Azione Sindacale. Caro Fabrizio, la risposta è sì: se la malattia insorge durante il periodo di preavviso, il decorso del preavviso viene sospeso e la

cessazione del rapporto di lavoro slitta per un numero di giorni corrispondente alla durata dell'evento morboso. Il principio trova fondamento nella funzione stessa del preavviso disciplinata dall'articolo 2118 del Codice civile, secondo cui la parte che recede dal contratto di lavoro deve rispettare il termine di preavviso previsto dalla legge, dal contratto collettivo o dagli usi. Il preavviso è infatti destinato a garantire la prosecuzione effettiva del rapporto di lavoro per il periodo stabilito, consentendo al datore di organizzare la sostituzione del dipendente e al lavoratore di programmare il proprio futuro professionale. Quando sopravviene uno stato di malattia regolarmente certificato, tale finalità viene temporaneamente meno. Per questo motivo, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il decorso del preavviso resta sospeso e riprende soltanto al termine dell'evento morboso, con conseguente differimento automatico della data di cessazione del rapporto. In pratica, se il rapporto dovrebbe terminare il 30 settembre e il lavoratore si assenta per cinque giorni di malattia durante il preavviso, la cessazione slitterà di cinque giorni, con nuovo termine fissato al 5 ottobre. È importante evidenziare che il lavoratore non deve revocare le dimissioni né presentarle nuovamente. La volontà di recedere dal rapporto resta pienamente valida e la malattia produce esclusivamente l'effetto di sospendere il decorso del preavviso. Su questo punto è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che nelle FAQ pubblicate sul portale istituzionale dedicato alle dimissioni telematiche ha precisato che, in caso di malattia intervenuta durante il preavviso, il lavoratore non è tenuto a modificare la procedura già effettuata. Sarà invece il datore di lavoro, al momento dell'invio della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto, a indicare l'effettiva data finale del rapporto di lavoro, tenendo conto del periodo di sospensione dovuto alla malattia. Le indicazioni ministeriali precisano infatti che l'eventuale differenza tra la data originariamente indicata dal lavoratore e quella comunicata dal datore è giustificata proprio dall'intervenuto evento morboso. Va però ricordato che questo effetto sospensivo opera quando il diritto di preavviso è effettivamente in corso. Restano ferme le diverse discipline eventualmente previste dalla contrattazione collettiva o da specifiche disposizioni applicabili a particolari categorie di lavoratori, purché compatibili con i principi generali dell'ordinamento. In conclusione, se durante il periodo di preavviso sopraggiunge una malattia regolarmente certificata, il rapporto di lavoro non si estingue alla data inizialmente prevista ma prosegue automaticamente fino al completamento del periodo di preavviso residuo, senza necessità di alcun nuovo adempimento da parte del lavoratore.

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