Sinistra e destra sempre a braccetto quando si tratta di cancellare i diritti dei lavoratori. Emendamento pro aziende.
- Ennio De Luca
- 25 lug 2025
- Tempo di lettura: 4 min

I colpi di mano in danno dei lavoratori eravamo abituati a scorgerli dai rappresentanti della sinistra (Pd e Pds sempre sul podio), oggi anche la destra (tutt’altro che sociale) fa parte della stessa immondizia. Nascosto nelle pieghe di un decreto nato per salvare l’industria siderurgica, è stato inserito, nel decreto “ex Ilva” un emendamento che rappresenta uno degli attacchi più subdoli ai diritti dei lavoratori subordinati. La norma, ricordatelo, è stata proposta dal senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese
L’emendamento stabilisce che, per i lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, la prescrizione di cinque anni decorre anche in costanza di rapporto.
Se passerà la norma per gli stipendi non pagati e per tutte le altre indennità dovute dal datore di lavoro, si dovrà agire sempre e comunque entro 5 anni, pur se nel frattempo si continua a lavorare lì, e dunque nonostante le prevedibili ritorsioni dell’azienda nei confronti di chi fa causa contro di essa mentre è ancora suo dipendente. La norma prevede che la prescrizione dei crediti di lavoro – come stipendi arretrati, straordinari e tredicesime non pagate – decorre durante il rapporto di lavoro, e non più solo dopo la sua cessazione, come stabilito finora da giurisprudenza consolidata. Finora il termine di 5 anni per far valere i propri diritti cominciava a decorrere solo a partire dal licenziamento o dalle dimissioni, e non prima, proprio per proteggere il lavoratore da tutte le possibili ripercussioni che avrebbe avuto in costanza di rapporto. Ora, invece, se il provvedimento sarà approvato in via definitiva, il countdown partirà anche mentre il lavoratore è ancora in servizio: perciò chi agisce sarà molto più esposto alle reazioni del datore. E se non vuole subirle, rinuncerà, per “quieto vivere”, a far valere i propri diritti retributivi. In effetti molti lavoratori, per timore di ritorsioni, evitano di rivendicare somme dovute finché mantengono il posto. Ma sanno che potrebbero agire quando il rapporto cesserà per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza del contratto a termine, ecc.). Con questa nuova norma il datore di lavoro potrebbe cavarsela semplicemente aspettando: infatti, passati 5 anni, il diritto si prescrive, quindi non potrebbe più essere azionato. E c’è di più: una volta interrotto il termine di prescrizione, con una diffida al datore, per intimare il pagamento delle spettanze dovute, il lavoratore da quel momento ha solo 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale, a pena di decadenza dell’azione. Così il tempo a disposizione per agire è molto breve. La nuova norma cancella, di fatto, gli effetti positivi della storica sentenza della Cassazione n. 26246/2022, che aveva stabilito la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto per tutti quei lavoratori assunti con contratti privi di reale tutela contro il licenziamento illegittimo (cioè la maggioranza, dopo il Jobs Act del 2015). Peggio ancora: si rischia quasi di scardinare, svuotandone la portata, il principio fondamentale della retribuzione dignitosa sancito dall’articolo 36 della Costituzione, con le ulteriori modifiche di cui parleremo adesso. L’emendamento, infatti, interviene anche sul potere del giudice di correggere gli stipendi troppo bassi, riportandoli ad una cifra congrua, perché è previsto che il giudice potrà modificare la paga solo in caso di “grave inadeguatezza” rispetto al contratto collettivo, tenendo conto del costo della vita e della produttività. Questo significa che se il datore di lavoro ha applicato il contratto collettivo (CCNL) di riferimento, non sarà tenuto a pagare arretrati, neppure se la retribuzione era insufficiente, a meno che il lavoratore non abbia fatto una rivendicazione formale. Il che, come abbiamo visto, è alquanto improbabile in costanza di rapporto.
Con queste norme si rischia di spazzare via tutele faticosamente conquistate. Chi oggi non denuncia gli abusi per paura di perdere il lavoro, domani non potrà più farlo neanche in tribunale.
Il testo completo dell’emendamento
Ecco il testo completo dell’emendamento di cui abbiamo parlato (disegno di legge n. 1561, intitolato «Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi»:
«Articolo 9-bis 🡪 Termini di prescrizione e di decadenza in materia di crediti di lavoro e determinazione giudiziale della retribuzione dei lavoratori.
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 2935 e 2948, numero 4), del codice civile, per i crediti di lavoro del personale dipendente impiegato nelle imprese che integrano il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei cui confronti trovano applicazione le tutele nel caso di licenziamento di cui all’articolo 18 della medesima legge o quelle di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il termine di prescrizione di cinque anni decorre in costanza di rapporto di lavoro.
2. L’azione giudiziale avente ad oggetto la rivendicazione di crediti di lavoro del personale dipendente deve essere proposta, a pena di decadenza, mediante deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro entro centottanta giorni dall’atto interruttivo della prescrizione con il quale, in base all’articolo 2943, quarto comma, del codice civile, il debitore è stato messo in mora.
3. Il secondo comma dell’articolo 2099 del codice civile si interpreta nel senso che la retribuzione stabilita nell’accordo tra le parti, in applicazione di quanto indicato dal contratto collettivo stipulato a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, si presume proporzionata e sufficiente ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, salvo che venga accertata la grave inadeguatezza dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita, come accertati dall’ISTAT.
4. Con il provvedimento con cui il giudice accerta la grave inadeguatezza di cui al comma 3 e indica la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all’articolo 36 della Costituzione, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo precedente l’invio dell’atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 2 o, in mancanza, la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il settore e la zona di svolgimento della prestazione. Tali criteri non operano se il giudice accerta che il datore di lavoro non applica un contratto collettivo a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, oppure se il contratto collettivo applicato non si riferisce al settore economico nel quale ha prestato attività per conto dell’impresa.»




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