Svolgi occasionalmente o stabilmente mansioni superiori al tuo status occasionale?
- azionesindacalefvg
- 28 giu 2025
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 14 lug 2025

Molti lavoratori ci interpellano asserendo di svolgere, da tempo, mansioni superiori rispetto a quelle per cui sono stati assunti, senza che queste gli vengono riconosciute dal datore di lavoro, né in termini di corretto inquadramento né di adeguata retribuzione. Sono situazioni frequenti di fronte alle quali la prima domanda è: Cosa prevede la legge in questi casi? E soprattutto: come si può tutelare un lavoratore e ottenere ciò che gli spetta?
Premessa: In ambito lavorativo, ogni dipendente viene inquadrato in una determinata categoria o livello contrattuale, che definisce in modo standardizzato le mansioni da svolgere, la retribuzione e i diritti accessori, in base al contratto collettivo applicato (CCNL). Si tratta di un inquadramento formale, indicato nella lettera di assunzione e nei documenti aziendali, ma che talvolta non corrisponde a ciò che il lavoratore fa realmente ogni giorno in modo abituale. Le mansioni, infatti, rappresentano le attività concrete che il dipendente è chiamato a svolgere. Se queste, nel tempo, cambiano e diventano più complesse – con maggiore autonomia, responsabilità o competenze tecniche – si parla di mansioni superiori. Queste si riferiscono a un livello contrattuale più alto rispetto a quello inizialmente assegnato, sia in termini di contenuto che di retribuzione. Secondo l’art. 2103 del Codice civile, il datore di lavoro può modificare le mansioni del dipendente solo nel rispetto di determinati limiti, ma soprattutto ha l’obbligo di riconoscere la retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, anche se queste non sono state formalmente assegnate per iscritto. Il principio è chiaro: non conta solo il contratto, ma ciò che si fa davvero ogni giorno. Se un lavoratore svolge compiti riconducibili a un livello superiore del proprio CCNL, ha diritto a ricevere il trattamento economico previsto per quel livello, anche se il suo inquadramento non è stato modificato ufficialmente. A differenza di quanto accade per il riconoscimento del nuovo inquadramento – che richiede almeno sei mesi continuativi di mansioni superiori (salvo quanto diversamente previsto dal contratto individuale o collettivo di riferimento) – il diritto alla retribuzione superiore è immediato: spetta fin da quando il lavoratore ha iniziato a svolgere quelle mansioni, anche se in via temporanea. Perciò nella maggior parte dei casi spettano anche gli emolumenti arretrati per le mansioni superiori svolte. I Contratti collettivi contengono delle tabelle in cui a ciascun livello corrisponde una specifica descrizione di mansioni e una corrispondente retribuzione minima (che il contratto individuale può incrementare, ma non peggiorare).
Attenzione però: non basta un incarico temporaneo o occasionale. Perché scatti il diritto al riconoscimento economico, le mansioni devono essere svolte con continuità e regolarità: insomma, devono essere durature e tendere alla stabilità. Inoltre, il lavoratore deve essere in grado di dimostrare la natura delle attività eseguite, confrontandole con quelle previste dal CCNL per i livelli superiori (vedi nel prosieguo). Ottenere il riconoscimento economico per le mansioni superiori è già un primo passo, ma il lavoratore desidera anche che venga modificato formalmente il proprio inquadramento contrattuale, per ottenere stabilmente il livello superiore, con tutti i benefici che ne derivano anche in prospettiva futura (aumenti, scatti di anzianità, contributi, progressioni di carriera, ecc.). Anche in questo caso, è l’art. 2103 del Codice civile a stabilire le condizioni: se il lavoratore è adibito in modo continuativo per più di sei mesi a mansioni superiori non equivalenti, ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente a quelle mansioni. Si tratta di un automatismo di legge: non serve alcun atto formale del datore di lavoro, e neppure il consenso di quest’ultimo.
Attenzione, però: non tutte le mansioni superiori danno diritto all’inquadramento. Occorre che:
le mansioni siano effettivamente superiori, cioè incluse in un livello più alto secondo il CCNL applicato;
lo svolgimento sia continuativo e stabile per almeno sei mesi (non sporadico, sostitutivo o legato a un’assenza temporanea di altro lavoratore);
le mansioni non siano equivalenti a quelle precedenti (cioè semplicemente diverse, ma di pari livello di responsabilità e autonomia);
non sia stato pattuito per iscritto che l’assegnazione è temporanea (es. sostituzione per malattia o maternità). Il lavoratore che chiede l’inquadramento superiore deve dimostrare concretamente di aver svolto le mansioni di livello superiore. A tal fine, è utile raccogliere prove documentali e testimonianze che attestino la natura e il contenuto delle attività svolte nel tempo. Ecco alcuni esempi: e-mail e comunicazioni aziendali che affidano incarichi di responsabilità, gestione o coordinamento; ordini di servizio, verbali di riunioni o documenti interni che attestano ruoli gestionali o organizzativi; testimonianze di colleghi o superiori, da utilizzare eventualmente in giudizio; organigrammi aziendali che evidenziano il ruolo svolto; report, progetti, relazioni tecniche firmate dal lavoratore con funzioni superiori; accessi a sistemi informatici o documenti aziendali riservati, normalmente assegnati a figure di livello più alto. Un esempio frequente è quello del dipendente che, pur avendo un livello da semplice impiegato, si occupa della gestione del personale, firma ordini, assume decisioni strategiche per l’azienda o gestisce autonomamente un reparto. Se questa situazione si protrae senza interruzioni per almeno sei mesi, può chiedere l’inquadramento al livello superiore previsto dal CCNL per le mansioni svolte. Se il datore di lavoro non riconosce spontaneamente le mansioni superiori svolte e il lavoratore intende far valere i propri diritti, è possibile agire in diverse forme, a partire da un tentativo stragiudiziale, fino ad arrivare – se necessario – a un ricorso in tribunale.
Ecco gli step da seguire.
1. Richiesta scritta al datore di lavoro. Il primo passo utile è una richiesta scritta da inviare all’azienda, preferibilmente a mezzo PEC o raccomandata A/R, in cui si chiede formalmente il riconoscimento dell’inquadramento superiore e il pagamento delle differenze retributive maturate. È consigliabile indicare: il periodo durante il quale si sono svolte le mansioni superiori; il livello corrispondente secondo il CCNL; un riepilogo sintetico delle mansioni effettivamente svolte; l’invito formale a regolarizzare la posizione, sia in termini di inquadramento contrattuale sia per quanto concerne il pagamento della retribuzione spettante.
2. Diffida tramite Azione Sindacale o un avvocato lavorista di fiducia.
Se il datore di lavoro ignora o respinge la richiesta, si procede con una diffida formale che anticipa eventuali azioni legali. Tentativo di conciliazione. In molti casi può essere utile attivare un tentativo di conciliazione, da svolgersi non direttamente in azienda, ma presso una “sede protetta” che, in quanto tale, garantisce imparzialità e immunizza il lavoratore da eventuali pressioni o coartazioni da parte del datore: la sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro (per la conciliazione monocratica); una sede sindacale; una commissione di certificazione (se prevista). Queste sedi possono favorire un accordo tra le parti, con valore legale. Il lavoratore può farsi assistere da un sindacalista e/o da un avvocato di sua fiducia. In assenza di accordo, resta la via giudiziaria per far valere i propri diritti. Il lavoratore può presentare un ricorso al Tribunale del lavoro competente, chiedendo al giudice: l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori; il riconoscimento dell’inquadramento corrispondente (se maturato); la condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti. Il procedimento, se ben documentato e supportato da prove efficaci, può concludersi favorevolmente anche in tempi relativamente contenuti. Differenze retributive: prescrizione e problemi pratici. Oltre al riconoscimento dell’inquadramento, il lavoratore ha diritto a ricevere le differenze retributive per tutto il periodo in cui ha svolto mansioni superiori, anche senza che esse siano state formalmente riconosciute. L’art. 2948, n. 4 del Codice civile stabilisce che le differenze retributive si prescrivono in 5 anni, a partire dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Attenzione: la giurisprudenza ha chiarito che durante il rapporto di lavoro in corso, se il lavoratore si trova in una posizione di soggezione e non può agire liberamente, la prescrizione resta sospesa. Questo accade ad esempio se il lavoratore teme ritorsioni o è in una situazione di particolare precarietà. La decorrenza dei termini di prescrizione, in questi casi, può partire solo dalla cessazione definitiva del rapporto (per dimissioni volontarie, licenziamento, scadenza del contratto a termine, o qualsiasi altra causa). Ciò rende possibile far valere spettanze pregresse, come le differenze retributive, risalenti anche a molti anni prima. I principali ostacoli. I principali ostacoli a ottenere il riconoscimento giudiziale delle mansioni superiori sono: difficoltà nel raccogliere prove convincenti e complete sulla tipologie e continuità delle mansioni superiori svolte; CCNL vaghi o generici nella descrizione delle mansioni per una determinata categoria, o livello, di inquadramento in cui il lavoratore è inserito; comportamenti ambigui, ondivaghi o fuorvianti posti in essere dal datore (es. frequente alternanza di compiti superiori e inferiori, il che rende arduo riconoscere la tipicità e stabilità delle mansioni più elevate); **opposizione dell’azienda, che può sostenere la natura temporanea dell’assegnazione a compiti tipici di un livello organizzativo superiore. Per questo motivo è importante non aspettare troppo tempo per documentare le attività svolte e, in caso di dubbi, rivolgersi sempre ai dirigenti di Azione Sindacale




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