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TFR e previdenza complementare nel cambio del datore di lavoro. I problemi che si possono incontrare 

L’istituto del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), disciplinato dall’art. 2120 c.c., continua a porsi al centro di numerose riflessioni giuridiche, soprattutto in relazione all’obbligo di destinazione delle quote maturande e alla loro possibile devoluzione alla previdenza complementare. Una delle questioni meno esplorate ma di crescente rilevanza pratica riguarda l’incidenza del cambio di datore di lavoro sulle opzioni disponibili per il lavoratore,

con specifico riferimento alla rinnovabilità della scelta e ai meccanismi del silenzio-assenso.


Il modello TFR2 e il termine semestrale: obblighi informativi e facoltà dispositiva. Al momento dell’assunzione, sia essa iniziale (primo impiego) o successiva (nuovo datore di lavoro), il lavoratore è chiamato a esprimere – mediante compilazione del modello TFR2 – la propria volontà circa la destinazione del TFR maturando. In base alla normativa vigente (D.lgs. 252/2005 e successive modifiche), il termine per effettuare tale scelta è di sei mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Le opzioni possibili sono due: Mantenimento del TFR in azienda, secondo lo schema tradizionale. In caso di imprese con almeno 50 dipendenti, le quote TFR sono trasferite al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 755, L. 296/2006. Destinazione del TFR alla previdenza complementare, mediante adesione a un fondo pensione negoziale, fondo aperto o PIP (piano individuale pensionistico). In tal caso, l’intero flusso del TFR viene conferito al fondo prescelto. È essenziale sottolineare che solo la prima opzione è reversibile: il lavoratore che inizialmente ha deciso di mantenere il TFR in azienda può successivamente aderire a un fondo pensione. Di contro, l’adesione esplicita alla previdenza complementare è, per legge, irrevocabile per tutta la durata del medesimo rapporto di lavoro.


Silenzio-assenso: adesione implicita e obblighi datoriali. In assenza di manifestazione di volontà entro i sei mesi, opera il meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dal combinato disposto dell’art. 8, D.lgs. 252/2005, e dei contratti collettivi applicabili. In particolare, allo scadere del sesto mese, il datore di lavoro è tenuto a destinare il TFR del lavoratore al fondo pensione negoziale previsto dal CCNL applicabile. In assenza di tale indicazione, si fa generalmente riferimento al fondo Cometa per i lavoratori del comparto industriale. Tale adesione, sebbene implicita, ha gli stessi effetti giuridici di un’adesione esplicita, con conseguente irrevocabilità durante il rapporto. Tuttavia, in caso di adesione per silenzio-assenso, inizialmente viene trasferito solo il TFR maturando, mentre eventuali contributi aggiuntivi (propri o del datore) potranno essere attivati solo con un’espressa adesione e conferimento.


Il cambio di datore di lavoro: riapertura della facoltà di opzione. Uno degli aspetti più rilevanti, ma spesso trascurati, è rappresentato dall’effetto del cambio di datore di lavoro sulla scelta relativa alla destinazione del TFR. Nel caso in cui il lavoratore, nel precedente rapporto, avesse optato per il mantenimento del TFR in azienda, con l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro si apre una nuova finestra di sei mesi per compiere la scelta. Il lavoratore potrà: reiterare l’opzione di mantenimento del TFR in azienda; optare per la previdenza complementare (scelta che, in tal caso, diviene irrevocabile per il nuovo rapporto). Nel caso, invece, in cui il lavoratore fosse già aderente a un fondo pensione (es. fondo negoziale di categoria), il cambiamento del datore può determinare la cessazione dei requisiti di adesione a quel fondo specifico, soprattutto se il nuovo datore non applica il medesimo CCNL. In tal caso, l’adesione al fondo precedente si interrompe, e il lavoratore:

può destinare il TFR futuro a un nuovo fondo compatibile; può mantenere la posizione pregressa nel fondo originario (in gestione separata); **oppure può trasferire la posizione individuale maturata al nuovo fondo pensione prescelto. Anche in questo caso, si apre una nuova finestra semestrale per esercitare la facoltà di scelta, con le medesime implicazioni di irrevocabilità.


Profili fiscali: differenze tra TFR aziendale e previdenza complementare. La decisione relativa alla destinazione del TFR non può prescindere da un’attenta valutazione degli aspetti fiscali, i quali presentano importanti differenziazioni: Il TFR liquidato dall’azienda al termine del rapporto è soggetto a tassazione separata, con aliquote progressive generalmente comprese tra il 23% e il 43%. Le prestazioni pensionistiche complementari, invece, godono di una tassazione sostitutiva agevolata, con aliquote dal 15% al 9%, in funzione dell’anzianità di partecipazione al fondo (riduzione progressiva dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15°, fino al minimo del 9%). Tale differenza di regime impone una valutazione attuariale e fiscale, che può rendere più conveniente la destinazione al fondo pensione, soprattutto in ottica di pianificazione previdenziale di lungo termine.


Conclusioni. La disciplina del TFR e della previdenza complementare, pur fondata su scelte formalmente semplici, comporta conseguenze giuridiche ed economiche di ampia portata e non facilmente reversibili. In particolare, l’interazione tra i meccanismi del silenzio-assenso, l’irrevocabilità dell’adesione e la possibilità di “riapertura” della scelta in occasione di un cambio di datore di lavoro, rappresenta un nodo interpretativo e operativo che impone attenzione. Per il consulente sindacale, è fondamentale informare tempestivamente il lavoratore circa i termini e gli effetti delle decisioni da assumere entro il semestre dall’assunzione, valutando nel contempo i profili contrattuali, fiscali e previdenziali collegati.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com


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