Trasferimento d’azienda e TFR: chi paga in caso di fallimento del cedente? La risposta non è scontata.
- azionesindacalefvg
- 18 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min

Premessa: Inquadramento normativo del trasferimento d’azienda. Ai sensi dell’art. 2112 c.c., il trasferimento d’azienda (o di un suo ramo autonomo) non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro, che prosegue automaticamente con il cessionario, il quale subentra nella posizione datoriale del cedente. Si tratta di un'ipotesi di successione legale nel rapporto di lavoro. (Cass. civ., Sez. lav., 18 maggio 2017, n. 12555: il trasferimento non interrompe i rapporti lavorativi, che proseguono senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario. Il cessionario è tenuto ad applicare al personale trasferito il medesimo contratto collettivo nazionale in vigore presso l’impresa cedente, almeno fino alla sua scadenza -art. 2112, comma 4 c.c.). Il legislatore prevede inoltre la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore maturati prima del trasferimento (comma 2), salvo che, in sede di accordo sindacale, si pattuisca diversamente.
La deroga pattizia alla solidarietà ex art. 2112, co. 2 c.c. La legge ammette, in sede di accordo sindacale, la possibilità per le parti (cedente, cessionario e OO.SS.) di derogare alla responsabilità solidale per i crediti lavorativi pregressi, incluso il TFR. In tal caso, i lavoratori trasferiti potranno agire solo nei confronti del cedente. (Cass. civ., Sez. lav., 12 febbraio 2020, n. 3395: è legittima la deroga pattizia alla responsabilità solidale purché contenuta in un accordo sindacale idoneo e specifico). Tuttavia, la rinuncia alla solidarietà passiva può esporre il lavoratore al rischio d’insolvenza del cedente, come nel caso di successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’impresa cedente.
Intervento del Fondo di Garanzia INPS e limiti soggettivi. Il Fondo di Garanzia INPS, istituito ex art. 2, L. n. 297/1982 e disciplinato anche dall’art. 2122 c.c., interviene per garantire il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione esclusivamente nei confronti del datore di lavoro insolvente alla data di cessazione del rapporto. (Cass. civ., Sez. lav., 25 marzo 2015, n. 5897: il Fondo non risponde per i crediti di lavoro quando la cessazione del rapporto è intervenuta con un datore diverso da quello dichiarato insolvente). Pertanto, se il lavoratore ha proseguito il rapporto con la cessionaria (nuovo datore) e quest’ultima non è insolvente, non si realizza il presupposto soggettivo richiesto per l’intervento del Fondo, neppure se il cedente – unico obbligato al TFR per accordo sindacale – è fallito.
L’irrilevanza degli accordi sindacali nei confronti del Fondo. Gli accordi sindacali che attribuiscono al cedente l’onere esclusivo dei crediti maturati (incluso il TFR) non vincolano il Fondo di Garanzia, che opera in esecuzione di una funzione pubblica, soggetta a parametri normativi oggettivi e non a pattuizioni individuali o collettive (Cass. civ., Sez. lav., 21 luglio 2014, n. 16595: l’INPS non è parte delle pattuizioni sindacali e non può essere tenuto a erogare prestazioni in difformità dalla legge istitutiva del Fondo). Ne consegue che la rinuncia alla responsabilità solidale del cessionario impedisce al lavoratore di accedere al Fondo, se il cedente fallito non era più datore di lavoro alla cessazione del rapporto.
Conclusione: profili critici e cautele per i lavoratori. Il sistema di tutela approntato dalla legge presenta un’importante criticità: in caso di cessione d’azienda con deroga alla solidarietà e successivo fallimento del cedente, il lavoratore può perdere ogni tutela concreta, stante l’impossibilità di agire sia contro il cessionario (per rinuncia pattizia) sia verso il Fondo (per difetto del presupposto soggettivo). La dottrina (cfr. M. Persiani, Trasferimento d’azienda e continuità del rapporto di lavoro, in RGL, 2002) ha evidenziato che tali accordi sindacali, pur formalmente validi, possono comprimere in modo eccessivo le tutele del lavoratore, con effetti distorsivi rispetto al fine della norma (tutela della continuità del rapporto e dei crediti connessi).
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti