Trasferta e trasfertismo; per capire meglio i due istituti. Tizio e Caio, protagonisti del nostro esempio
- azionesindacalefvg
- 22 ott 2025
- Tempo di lettura: 4 min
L’ordinanza della Corte di cassazione n. 24148 del 28 agosto 2025 ha messo in luce una distinzione importante nel mondo del lavoro: trasferta e trasfertismo non sono la stessa cosa. Le conseguenze? Diverse sul piano fiscale, contributivo e retributivo. Vediamo di capirlo con due esempi pratici, protagonisti: Tizio e Caio.
Chi sono Tizio e Caio? Tizio è un impiegato tecnico assunto presso la sede di Udine della

sua azienda. Ogni tanto, viene inviato a Torino o Genova per brevi missioni.È un lavoratore in trasferta. Caio fa il montatore industriale. Il suo contratto non prevede una sede fissa: lavora dove serve, in cantieri diversi ogni settimana, da Nord a Sud.È un lavoratore trasfertista. A Tizio, nella lettera di assunzione è scritto: “Sede di lavoro: Milano”. A Caio, nella lettera di assunzione è scritto: “Sede di lavoro: vari cantieri sul territorio nazionale”. Nessun luogo fisso.
Le indennità corrisposte. Supponiamo che sia a Tizio che a Caio vengano riconosciute indennità giornaliere di € 40 per i giorni in cui lavorano fuori sede. L’indennità è a forfait, cioè fissa, ed entrambi non documentano le spese che sostengono. Ora vediamo come cambia il regime fiscale e contributivo, e quindi cosa succede in busta paga per ciascuno. Esempio A – Tizio (in trasferta)🡪 Lavora fuori sede per 10 giorni nel mese. Indennità di trasferta ricevuta: € 40 × 10 = € 400🡪 Norma applicata: art. 51, comma 5, TUIR → esenzione totale fino a € 46,48 al giorno (in caso di mancata documentazione)🡪 Risultato: € 400 interamente esenti da IRPEF e contributi INPS. Tizio li riceve netti in busta paga 🡪 Nessun aggravio contributivo per il datore. In busta paga:🡪 Indennità trasferta (esente): € 400. Totale netto percepito: +€ 400. Esempio B – Caio (trasfertista)🡪 Lavora tutto il mese fuori sede, senza sede fissa. Indennità giornaliera ricevuta: € 40 × 22 giorni lavorativi = € 880🡪 Norma applicata: art. 51, comma 6, TUIR→ 50% dell’importo è imponibile (sia fiscalmente che contributivamente). Risultato: € 440 concorrono a formare il reddito da tassare e contribuire. Il restante € 440 è esente, Il lavoratore paga IRPEF e contribuzione su metà dell’importo. In busta paga:🡪 Indennità trasfertismo: – Parte imponibile: € 440 → soggetta a tassazione e contributi– Parte esente: € 440. Netto in busta (stimato, al 25% IRPEF + contributi): € 440 - € 110 = € 330 netti. Parte esente € 440 = Totale netto: € 770
Confronto finale: Tizio vs Caio
Voce | Tizio (trasferta) | Caio (trasfertismo) |
Giorni fuori sede | 10 | 22 |
Totale lordo indennità | € 400 | € 880 |
Imponibile fiscale/contributivo | € 0 | € 440 |
Netto in busta | € 400 | € 770 (stimati) |
% tassata | 0% | 50% |
Costo per il datore (INPS) | Nessuno | Contributi su € 440 |
Perché questa differenza? Perché la trasferta è considerata una missione occasionale, fuori dalla sede abituale. L’indennità ha natura risarcitoria (rimborsa un disagio). Il trasfertismo, invece, è parte integrante del tipo di lavoro. L’indennità ha natura retributiva: per questo viene tassata per metà. Attenzione: niente “scorciatoie”🡪 Non è possibile scegliere arbitrariamente il regime più favorevole. Spetta al datore di lavoro dimostrare: Se esiste una sede fissa o no Se l’indennità è legata a missioni temporanee o a una mobilità strutturale **Se è corrisposta in modo fisso o a rimborso. In caso di errore o simulazione, l’INPS può chiedere il recupero dei contributi evasi.
Approfondimento. L’indennità di trasferta può essere erogata a forfait o analiticamente. Nel rimborso forfettario il datore di lavoro riconosce un’indennità fissa per ogni giorno di trasferta, senza necessità di documentare le singole spese. In Italia, fino a € 46,48 al giorno, gli importi sono esenti da tassazione e contribuzione. All’estero il limite esente sale a € 77,47 al giorno. Se il lavoratore riceve, oltre all’indennità, anche il rimborso del vitto o dell’alloggio, il limite esente si riduce: **Se viene rimborsato solo il vitto o solo l’alloggio: l’esenzione si riduce a due terzi (Italia € 30,99; estero € 51,65), Se vengono rimborsati sia vitto che alloggio per l’Italia restano esenti le somme corrisposte fino a € 15,49 e per l’estero fino a € 25,82 (un terzo) .Tutto ciò che supera questi importi viene considerato reddito da lavoro e quindi tassato e soggetto a contributi. Nel rimborso analitico (a piè di lista) il lavoratore presenta i giustificativi delle spese (fatture, scontrini, ricevute) e il datore di lavoro rimborsa esattamente quanto speso. In questa modalità, le spese di vitto, alloggio, trasporto e viaggio sono totalmente esenti, purché siano documentate in modo corretto. È anche possibile riconoscere un importo giornaliero aggiuntivo per le cosiddette “spese non documentabili” (come parcheggi, mance, lavanderia, telefonate personali, ecc.), ma anche questo ha dei limiti🡪 Italia: esenti fino a € 15,49 al giorno; Estero: esenti fino a € 25,82 al giorno
Attenzione🡪 Novità 2025: obbligo di tracciabilità dei pagamenti Dal 2025, per beneficiare dell’esenzione fiscale e contributiva sui rimborsi delle spese (soprattutto in forma analitica), è obbligatorio che le spese siano pagate con strumenti tracciabili, come:
carte di credito/debito, bonifici e altri mezzi elettronici. Questo vale solo per le trasferte in Italia; per quelle all’estero, resta possibile il pagamento in contanti, a condizione che la spesa sia comunque giustificata da un documento valido.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com




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