Tutela della Privacy del Lavoratore: Il Garante si pronuncia sull’illegittimità della diffusione dei motivi di assenza
- azionesindacalefvg
- 25 set 2025
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Anche in presenza di obblighi normativi relativi alla pubblicazione degli orari di lavoro, il datore di lavoro non può in alcun modo rendere noti ( tutella della privacy del lavoratore)– neppure in forma abbreviata o siglata – i motivi delle assenze dei dipendenti attraverso bacheche aziendali o comunicazioni interne accessibili ad altri lavoratori o terzi. È quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025, ribadendo un principio fondamentale: la tutela della riservatezza dei lavoratori prevale su esigenze organizzative dell’azienda quando queste non siano accompagnate da adeguate garanzie.
L’intervento del Garante è stato sollecitato da un reclamo presentato da un lavoratore, i cui motivi di assenza risultavano essere indicati con sigle identificative (es. "ML" per malattia, "IN" per infortunio, "104" per permessi ex L. 104/1992) accanto al nominativo riportato in un prospetto settimanale affisso nella bacheca aziendale accessibile a tutti i dipendenti. L’azienda, nella propria difesa, aveva sostenuto l'esigenza di garantire un’adeguata programmazione dei turni e una comunicazione trasparente all’interno del team. Tuttavia, il Garante ha respinto tali argomentazioni, chiarendo che anche l’utilizzo di codici o sigle, se comprensibili all’interno del contesto aziendale, equivale a un trattamento di dati personali relativi alla salute o ad altri aspetti sensibili della vita del lavoratore, e come tale è soggetto a stringenti limitazioni previste dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal Codice Privacy (D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018).
Principi richiamati dal Garante. Nel provvedimento, il Garante ha richiamato in particolare:
Il principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) GDPR), secondo cui i dati trattati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento. Il principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR), che impone al datore di lavoro di informare correttamente i dipendenti sul trattamento dei loro dati e di evitare esposizioni non necessarie. L’art. 88 del GDPR e l’art. 113 del Codice Privacy, i quali regolano il trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro, con particolare attenzione ai dati relativi alla salute e alle assenze.
Per chi, come Azione Sindacale, opera a tutela dei lavoratori dipendenti, il provvedimento 363/2025 rappresenta uno strumento operativo importante: Prevenzione e consulenza interna: È utile informare i lavoratori circa i propri diritti in materia di protezione dei dati personali. È opportuno vigilare affinché le modalità di comunicazione interna da parte delle aziende (turnazioni, assenze, variazioni di orario) siano conformi alla normativa privacy.
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Nel caso in cui l’azienda ignori i propri obblighi è possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, anche tramite procedura online disponibile sul sito dell’Autorità. In caso di lesione concreta della dignità o dell’immagine del lavoratore, può essere valutata l’opportunità di un’azione giudiziaria, anche con richiesta di risarcimento ex art. 82 GDPR.
Conclusione. Il provvedimento 363/2025 rafforza l’orientamento ormai consolidato secondo cui la riservatezza del lavoratore non può essere sacrificata sull’altare dell’efficienza organizzativa. Compito dei rappresentanti dei lavoratori è quello di vigilare, segnalare e agire con tempestività quando la privacy viene violata. L’informazione è il primo strumento di difesa, e l’attivazione delle sedi competenti è un dovere professionale, oltre che un diritto del lavoratore.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
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