Una breve Guida Naspi. Scopriamo insieme quando non possiamo fare affidamento su questa indennità
- azionesindacalefvg
- 24 set 2025
- Tempo di lettura: 4 min
L’indennità Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), introdotta dal D.lgs. n. 22/2015, rappresenta una misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente la propria occupazione.

La prestazione è finanziata attraverso la contribuzione obbligatoria e rientra nell’ambito della tutela previdenziale legata allo stato di disoccupazione. Secondo l’art. 3 del D.lgs. n. 22/2015, i presupposti per il riconoscimento della Naspi sono: Stato di disoccupazione involontaria; Requisiti contributivi minimi (Tredici settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione - contribuzione effettiva 🡪 cioè derivante da lavoro - non valgono i contributi figurativi per malattia, maternità, cassa integrazione senza integrazione salariale, ecc.); Presentazione della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro); Adesione alle misure di politica attiva. Come previsto dalla Circolare INPS n. 94/2015, le dimissioni volontarie, in quanto espressione della libera volontà del lavoratore, escludono il diritto alla Naspi, salvo specifiche eccezioni. Tra queste non rientrano le dimissioni per motivi personali o familiari (anche giustificate da una grave malattia) e quelle presentate senza una giusta causa. Diversamente, in presenza di una giusta causa (art. 2119 c.c. - fatti che non consentano la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto), la disoccupazione viene considerata "involontaria" di diritto. I casi tipici (per consolidata giurisprudenza) sono: Mancato pagamento della retribuzione (Cass. civ., Sez. lav., n. 23520/2019); Molestie o mobbing (Cass. civ., Sez. lav., n. 29719/2018); Richiesta di atti illeciti da parte del datore; Violazioni gravi dei doveri contrattuali datoriali.
La DID e la disponibilità al lavoro: requisito oggettivo e soggettivo. L'art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 subordina l’accesso alla Naspi alla disponibilità del lavoratore a partecipare attivamente a percorsi di reinserimento. La presentazione della domanda Naspi all’INPS equivale a presentazione della DID, salvo prova contraria. Tale disponibilità deve essere effettiva e continuativa per tutta la durata della prestazione.
Accordo consensuale. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (es. crisi aziendale, riorganizzazione, cessazione attività), il datore di lavoro e il lavoratore possono: Evitare il licenziamento procedendo con una risoluzione consensuale. Ma, attenzione🡪: La risoluzione consensuale dà diritto alla Naspi solo se avviene in una delle seguenti forme: In sede protetta (es. Ispettorato del Lavoro); Nell’ambito di un accordo collettivo aziendale con incentivo all’esodo (art. 14 d.lgs. 148/2015); **Durante la procedura ex art. 7 legge 604/1966, cioè quella prevista per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nei datori con più di 15 dipendenti. In questi casi, anche se formalmente si tratta di una “risoluzione consensuale”, è riconosciuta l’involontarietà, e il lavoratore ha diritto alla Naspi.
Condizione | Dà diritto alla Naspi? |
Licenziamento (qualsiasi tipo) | Sì |
Dimissioni volontarie | No |
Dimissioni per giusta causa | Sì |
Risoluzione consensuale in sede protetta o con accordo collettivo | Sì |
Risoluzione consensuale semplice (fuori sede protetta) | No |
Contratto a termine scaduto | Sì (se sussistono i requisiti contributivi |
Un caso particolare: Contenzioso in Tribunale. Se il lavoratore impugna il licenziamento in Tribunale ha diritto alla Naspi anche se il giudice, alla fine, dichiara illegittimo il licenziamento. La Naspi, infatti, viene concessa in base al fatto che il lavoratore ha perso il lavoro contro la sua volontà (cioè è stato licenziato, non si è dimesso volontariamente). Quindi Se Tizio è stato licenziato, può subito chiedere la Naspi, anche se pensa che il licenziamento sia ingiusto e decide di fare causa al datore di lavoro. Durante la causa continuerà a percepire la Naspi, finché ne avrà diritto secondo le regole generali (durata, requisiti, ecc.). Se alla fine il giudice stabilisce che il licenziamento era illegittimo (per esempio, reintegrazione e risarcimento), il lavoratore non perderà la Naspi che ha già ricevuto. Tuttalpiù, in caso di reintegrazione, l’INPS potrebbe chiedergli di restituire le somme ricevute solo per il periodo in cui non era davvero disoccupato, ma di solito è il datore di lavoro a dover rimborsare l’INPS per quei contributi.
La Naspi per le lavoratrici madri. Una madre lavoratrice dipendente ha diritto alla Naspi anche in caso di dimissioni volontarie, ma solo nel periodo tutelato. Se la lavoratrice si dimette volontariamente durante il periodo che va: **dalla gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio, le dimissioni, anche se volontarie, sono equiparate al licenziamento ai fini dell'accesso alla Naspi.
La Naspi per i lavoratori padri. Anche i padri lavoratori possono accedere alla Naspi in caso di dimissioni volontarie, ma solo in circostanze particolari, anch'esse equiparate al licenziamento. Se il lavoratore padre si dimette durante il primo anno di vita del figlio e in quel periodo ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo (ad esempio, in caso di morte, grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, o affidamento esclusivo al padre) avrà diritto anche lui alla Naspi
Situazione | Naspi Spettante in caso di dimissioni? | Note |
Lavoratrice madre | Sì | Se si dimette durante la gravidanza o entro 1 anno dalla nascita del figlio |
Lavoratore padre | Sì, ma solo in casi specifici | Se fruisce del congedo di paternità alternativo (in sostituzione della madre) |
La domanda per la Naspi va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (è consigliabile presentarla il prima possibile, perché il pagamento decorre: dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro - se la domanda è presentata entro 8 giorni dal giorno successivo alla domanda (se presentata dopo l’ottavo giorno, ma sempre entro i 68 giorni). L’istanza può essere presentata solo in modalità telematica, non è possibile presentarla in formato cartaceo. Per chi non ha dimestichezza con il computer (ma in generale anche per gli altri) consigliamo di farvi aiutare (la pratica è gratuita) dagli esperti di Azione Sindacale (scrivere una e-mail a: azionesindacale.fvg@gmail.com .
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com




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