La disciplina dei premi di risultato e l’imposta sostitutiva dell’1% per gli anni 2026 e 2027
- azionesindacalefvg
- 20 feb
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La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce importanti misure di detassazione sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili d’impresa. L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di rafforzare sia la capacità di spesa dei lavora tori dipendenti sia la competitività delle imprese, incentivando l’utilizzo di strumenti di retribuzione variabile basati sulle performance aziendali.
Riduzione dell’imposta sostitutiva: dal 5% all’1%. In base all’articolo 1, commi 8-9 della Legge 199/2025, per gli anni 2026 e 2027 è prevista una tassazione agevolata all’1% (imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) sui premi di produttività e sulle somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili d’impresa (Quando si parla di partecipazione agli utili agevolabile, si tratta di forme di remunerazione legate al rapporto di lavoro con caratteristiche analoghe ai premi di risultato, non della normale distribuzione di utili ai soci). Questa aliquota simbolica sostituisce quella ordinariamente prevista (5% nei precedenti anni della transizione e fino al 10% nel regime “di base”) e si applica entro un importo massimo di 5.000 euro annui per lavoratore. Il vantaggio fiscale è immediato: a titolo esemplificativo, un premio di 5.000 euro comporta una tassazione sostitutiva di soli 50 euro invece di 250 euro (se fosse applicata l’aliquota del 5%).
Campo di applicazione e requisiti soggettivi. La tassazione agevolata riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato e, per espressa previsione normativa, anche i dipendenti di enti pubblici economici. Non rientrano in tale regime, invece, i pubblici dipendenti delle amministrazioni statali a ordinamento civile e militare. Per poter beneficiare dell’aliquota all’1%, il lavoratore deve aver conseguito, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, un reddito da lavoro dipendente complessivo non superiore a 80.000 euro.
Nozione giuridica del premio di produttività. Affinché l’agevolazione sia applicabile, il premio deve configurarsi come emolumento variabile legato ad aumenti oggettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Tali incrementi devono risultare misurabili e verificabili e devono essere previsti da accordi collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali). Questa disciplina riprende e integra la normativa di base contenuta nell’art. 1, commi 182-189 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e nel relativo Decreto interministeriale del 25 marzo 2016, che costituiscono le fondamenta giuridiche della detassazione dei premi di risultato.
Incrementalità e contratti collettivi. La rilevanza fiscale del premio non è discrezionale: affinché possa essere fruito il regime agevolato, è necessario che gli aumenti di produttività e gli altri indicatori siano incrementali rispetto ai livelli dell’anno precedente e definiti in accordi collettivi che delimitano criteri e strumenti di misurazione oggettivi. In assenza di tali requisiti, l’erogazione non può essere qualificata come premio di risultato ai fini dell’aliquota agevolata, e quindi non beneficia della tassazione all’1%.
Rispetto della genitorialità e criteri di inclusione. La prassi normativa e giurisprudenziale ha affermato che, nel calcolo del premio, non devono essere penalizzate situazioni protette come maternità, congedi parentali, il congedo biennale per l’assistenza al disabile, o altre assenze tutelate: tali periodi devono essere computati ai fini della determinazione delle soglie e degli indicatori di produttività, per evitare discriminazioni indirette nei confronti di lavoratrici e lavoratori che fruiscono di permessi o congedi.
Denaro vs. welfare aziendale. Prima della riduzione dell’aliquota, molti lavoratori preferivano convertire il premio di risultato in servizi di welfare aziendale (es. spese scolastiche, sanitarie, previdenza integrativa…), che sono generalmente esenti da tassazione fino a determinati limiti. Tuttavia, con l’aliquota dell’1% sull’importo in denaro, il vantaggio fiscale del welfare rispetto al premio in denaro si riduce notevolmente, rendendo più vantaggioso ricevere direttamente denaro in busta paga per chi necessita di liquidità immediata.
Interazione con partecipazione agli utili e azionariato diffuso. La manovra di Bilancio 2026 conferma anche misure relative alle forme di partecipazione al capitale e ai dividendi per i dipendenti. In particolare, è prorogata (2026) la disciplina che prevede un trattamento fiscale agevolato per i dividendi derivanti da azioni assegnate in sostituzione del premio di risultato, con inclusione nella base imponibile per il 50% del loro ammontare entro un limite di 1.500 euro annui. Questo tipo di incentivo mira a promuovere l’azionariato diffuso tra i dipendenti, rafforzando il legame tra interesse individuale e performance aziendale.
Specchietto riassuntivo delle novità 2026 sulla tassazione dei premi di produzione
Aspetto | Disciplina precedente | Novità Legge di Bilancio 2026 |
Aliquota imposta sostitutiva | 5% (anni 2025) | 1% sui premi di risultato e partecipazione utili 2026-2027 |
Limite detassabile | €3.000 | €5.000 annui |
Reddito massimo beneficiario | €80.000 | €80.000 |
Requisiti | Contratti collettivi e criteri oggettivi | Stessi requisiti rafforzati da normativa transitoria all’1% |
Welfare vs. denaro | Welfare spesso più conveniente | Denaro con 1% molto competitivo |
Dividendi sostitutivi del premio | Regime agevolato pre-esistente | 50% inclusione in reddito fino a 1.500 € |
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